Come SALVARE il D'Annunzio, per SALVARE il Catullo, per SALVARE Caselle: "Ne consegue la correttezza dell'eccezione sollevata dall'amministrazione comunale, circa l'intervenuta sanzione della caducazione di tutti gli atti successivi del procedimento autorizzatorio, ivi compreso il citato atto provinciale 14.6.2007, n. 4626, in quanto assunto in assenza di una previa ed efficace determinazione sulla VIA."

Anche oggi devo iniziare ricordando le due lettere dell'ENAC, (di cui sotto sono riportati due paragrafi) uno dalla NOTA ENAC del 1 Aprile 2008 e uno dalla NOTA ENAC del 9 Settembre 2009... due lettere che esprimono un concetto chiaro: "NIENTE INCREMENTI CAPACITIVI SENZA UNA V.I.A. POSITIVA".
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E ricordando che ENAC è "CONTROLLORE" quando scrive che bisogna rispettare la Normativa Comunitaria e Nazionale, ma nello stesso tempo ENAC è anche "CONTROLLATO" quando approva nuove rotte e incrementi capacitivi del traffico senza la preventiva V.I.A. e che pertanto va segnalato che quando il "CONTROLLATO" si "CONTROLLA"... è facile che succedano casini.

Premesso questo ricordiamo il lontano 12 Giugno 2008 (due mesi dopo la prima lettera dell'ENAC) quando posi questa domanda all'A.N.C.E. - Associazione Nazionali Costruttori Edili: "Ad una impresa edile che svolga la propria attività in un cantiere il cui progetto non e stato sottoposto alla Valutazione di Impatto Ambientale, in quale eventuali responsabilità può essere coinvolta direttamente e/o indirettamente? "

In data 18 giugno,sempre del 2008, dall'ANCE, la risposta che ottenni fu questa:

I provvedimenti (titoli abilitativi edilizi in caso di opere private ovvero atti di approvazione dei progetti delle opere pubbliche) adottati senza la VIA, se prevista come obbligatoria,  sono illegittimi ed in particolare annullabili per violazione di legge. Ciò è previsto attualmente dal D.Lgs. 152/2006 come modificato da ultimo dal D.Lgs. 4/2008 ed in precedenza è stato affermato anche dalla giurisprudenza (TAR Emilia Romagna, Parma, 21 maggio 2003, n. 279).
Pertanto il provvedimento è provvisoriamente efficace e lo diventa definitivamente se non viene presentato ricorso, su istanza di parte, entro gli ordinari termini di decadenza previsti per i ricorsi amministrativi.
Non è, invece, soggetto a termini di decadenza il potere di autoannullamento del provvedimento illegittimo da parte dell'amministrazione che lo ha adottato, sempre che ciò avvenga, ricorrendone i presupposti, entro un "termine ragionevole" (art. 21 nonies, Legge 241/90). 
Ciò premesso, si evidenzia che la responsabilità per la mancata acquisizione della VIA è del committente l’opera, pubblica o privata, che per legge deve presentare domanda di valutazione di impatto ambientale ma è possibile individuare un profilo di responsabilità anche in capo all’impresa appaltatrice dei lavori per quanto riguarda gli aspetti urbanistico-edilizi, in caso di annullamento del provvedimento che ha approvato il progetto sprovvisto di VIA.
In tal caso, l’opera, o la parte di essa, realizzata risulterebbe senza titolo autorizzatorio con conseguente applicazione delle sanzioni del titolo IV, capo II del Testo Unico Edilizia che in base all’art. 27 del medesimo T.U. sono applicabili al titolare del permesso, al committente, al costruttore ed al direttore dei lavori.
Dal 2008 io sostengo che tutto quanto realizzato, potenziato, incrementato all'Aeroporto Catullo - in mancanza di V.I.A. - sono opere, azioni ed interventi illegittimi e conseguentemente tutti i contratti conseguenti... sono annullabili... e le opere realizzate in assenza di V.I.A. sono da considerarsi abusi edilizi e pertanto da acquisire al patrimonio pubblico del territorio comunale su cui insistono.

Ma l'altro ieri, su Ambiente Diritto, ho scoperto una recente Sentenza del Consiglio di Stato, la n° 03553 del 7 febbraio 2012, la cui massima giurisprudenziale è questa: "VIA, VAS E AIA – VIA – Provvedimento positivo – Prescrizioni – Accettazione espressa intervenuta oltre il termine stabilito dall’amministrazione – Ipotesi di inefficacia temporanea della VIA e dei provvedimenti autorizzatori adottati a valle – Art. 4 d.lgs. n. 152/2006 (nel testo anteriore alle modifiche ex d.lgs. n. 4/08) ".
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Nel testo della Sentenza si legge questo: "Ne consegue la correttezza dell'eccezione sollevata dall'amministrazione comunale, circa l'intervenuta sanzione della caducazione di tutti gli atti successivi del procedimento autorizzatorio, ivi compreso il citato atto provinciale 14.6.2007, n. 4626, in quanto assunto in assenza di una previa ed efficace determinazione sulla VIA".

Per prima cosa ho cercato di capire che significa "
caducazione" e ho scoperto questo: "Il privare di efficacia giuridica" e poi mi sono domandato questo: "tutto quanto collegato e/o collegabile agli incrementi capacitivi del traffico dell'Aeroporto di Verona eseguiti e/o effettuati senza VIA - compreso i contratti - sono "caducati" e hanno perso efficacia giuridica perche c'è stata violazione delle normative nazionali e comunitarie?".Se questa mia interpretazione fosse corretta, almeno a partire dal 1 Aprile 2008, data della prima lettera dell'ENAC  (ma sarebbe più corretto a partire dal 14.3.1999 data di entrata in vigore della direttiva 97/11/CE) ...
(A)
... tutti i contratti e gli accordi stipulati con le compagnie aeree per nuove rotte e nuovi voli... sono tutti "caducati" e tutti hanno perso efficacia giuridica;

(B) ... ovviamente anche tutti i contratti di assunzione del personale necessario per servire l'incremento capacitivo dell'Aeroporto conseguente...  sono anche questi tutti "caducati" e tutte le assunzioni hanno perso efficacia giuridica;
(C)
... qualsiasi altro tipo di contratto e/o accordo... di qualsiasi tipo che sia stato stipulato dalla Catullo SpA - mancando la V.I.A. almeno dal 14.3.1999 - sono tutti "caducati" e tutti hanno perso efficacia giuridica;

(D) ... essendo "caducate" e avendo perso efficacia giuridica anche tutte le autorizzazioni rilasciate per eseguire i progetti di intervento e di potenziamento dell'Aeroporto Catullo, il tutto realizzato... è mancante del titolo autorizzativo e quindi il tutto realizzato dopo il 14.3.1999 costituisce un abuso edilizio e i beni devono passare al patrimonio comunale su cui insistono.

CHE FARE? SEMPLICE!!! Visto che l'aeroporto di Montichiari è dotato di Decreto di Compatibilià Ambientale già dal 2000 perchè sottoposto a V.I.A. a partire dal 1999 e quello di Verona la V.I.A. non l'ha mai presentata.

(A)
Essendo tutti i contratti con le compagnie aeree "caducati"... bisogna stipulare un nuovo contratto, ma solo per poter operare dall'Aeroporto di Montichiari visto che il Catullo è mancante del Decreto di Compatibilità Ambientale, perchè mai sottoposto a procedura di VIA.
(B)
Verifica su tutte le assunzioni (sulle figurine come dice l'ex presidente nell'intervista su La7) - e "caducare" tutti i contratti di assunzione conseguenti alla diminuzione del traffico sull'Aeroporto di Verona che viene spostato sull'Aeroporto di Montichiari.
(C)
Verifica su tutti i contratti - compreso quello sugli Ulivi - al fine di accertare se debbano essere "caducati" causa della diminuzione dei voli e delle rotte sull'Aeroporto Catullo che è mancante del Decreto VIA.
(D)
Prima che i beni immobiliari della Catullo SpA, possano entrare in un possibile fallimento ed essere soggetti a procedure di pignoramento, meglio che i Comuni rispettino al legge e acquisiscano al patrimonio pubblico i beni che sarebbero degli abusi edilizi perchè mancanti del titolo autorizzativo.

In questo modo...
(A) l'Aeroporto di Montichiari dovendo accogliere tutte le rotte e i voli autorizzati senza V.I.A. al Catullo potrebbe essere SALVATO...
(B) l'Aeroporto Catullo non dovrebbe più spendere un euro per gestire i voli e le rotte rimaste e potrebbe preparare la documentazione per la procedura di V.I.A. e cosi anche la Catullo SpA potrebbe essere SALVATA dal fallimento...
(C) in una procedura di V.I.A. da ottenere positiva, verrebbe predisposto un nuovo Piano di Sviluppo Aeroportuale (a Nord della Pista) che possa permettere un eventuale sviluppo di nuove rotte, ma prima uno sviluppo delle componenti "non aviation" nelle aree servite dalla SI.TA.VE arrivando cosi al terzo obiettivo, quello di SALVARE Caselle.

E visti gli articoli che ci sono sui giornali, questo: "Milleproroghe, aeroporti a rischio" e questo: "Aeroporto, ecco l'ultimatum del governo", non credo che rimanga molto tempo per "SALVARE" l'Aeroporto di Montichiari, "SALVANDO" cosi dal fallimento anche l'Aeroporto di Verona e dato che non c'è il DUE senza TRE ... arrivare a "SALVARE" anche Caselle realizzando le opere di mitigazione e di compensazione ambientale..

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Ora bisogna correre e in sintesi - essendo i contratti e gli accordi stipulati dalla Catullo SpA tutti "caducati" avendo perso efficacia giuridica - sono 4 le mosse che bisogna fare:

Tutti i voli del Catullo che sono senza V.I.A. vanno riprogrammati su Montichiari.
 Al Catullo, per almeno 5-6 anni, non servono più nè investimenti e nè altre spese.
Il personale che e se "sarebbe" stato assunto per le "amicizie" politiche... tutti a casa.
Una nuova V.I.A. sul "Sistema Aeroporti del Garda" - con due piste - è da approvare.

Se per questa "consulenza on line" facessi (1) risparmiare qualche decina di milioni alla Catullo SpA (2) evitando il fallimento e (3) riuscendo anche a salvare l'Aeroporto di Montichiari... dovrei essere compensato. Quale somma (+ IVA meno ritenuta d'acconto) dovrebbero darmi per questo?

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