PIANI DI SVILUPPO AEROPORTUALI - VIA E VAS – VAS – Nozione – Impatti significativi sull’ambiente – Definizione ex art. 5 d.lgs. n. 152/2006 – Interazione positiva tra l’attività pianificatoria e le componenti ambientali – Sottoposizione a VAS – Piano paesaggistico – Omessa preventiva sottoposizione a VAS – Illegittimità del piano – Art. 11, c. 5 d.lgs. n. 152/2006.

Da anni ormai sostengo che i "PIANI di Sviluppo Aeroportuali" e i "Contratti di PROGRAMMA", proprio perchè sono PIANI e PROGRAMMI con durata decennale, dovrebbero essere sottoposti a VAS - Valutazione Ambientale Strategica e poi i singoli PROGETTI quando poi realizzati, devono essere sottoposti a VIA - Valutazione Impatto Ambientale.
Dato che oggi mi sono imbattuto in questo articolo: "Aeroporto di Firenze: si fa avanti una nuova soluzione "geometrica" per l'orientamento della pista", ancora una volta torno sull'argomento, collegandomi all'Aeroporto di Treviso dove un Piano decennale di 130 milioni viene attuato per stralci al fine di... eludere la VIA, vi invito prima a leggere l'articolo che termina cosi:

La Toscana poi ha bisogno di un sistema aeroportuale efficiente a servizio delle attività (turismo, impresa...) che si svolgono nei suoi grandi centri. Il problema quindi non è avere scali tutti della stessa dimensione e portata in ogni città ma il collegamento veloce via ferrovia tra un aeroporto e le aree urbane. Se paradossalmente l'aeroporto internazionale di Firenze fosse posizionato a 45-50 minuti di distanza dal centro città, in un territorio "neutro", nessuno si lamenterebbe.

Ma su tutto questo a nostro avviso prevale un altro discorso: l'aeroporto di Firenze è in una posizione "disgraziata", e crea impatto insostenibile (in particolare acustico) almeno su un parte della città capoluogo. La mitigazione di questo impatto e la tutela della salute dei cittadini dovrebbe essere al primo punto della lista delle priorità di cui gli amministratori dovrebbero tenere conto e va da se che la soluzione non è certo quello del potenziamento dell'aeroporto.

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In questi brevi video vi sono alcune delle ipotesi predisposte per la V.A.S. dell'Aeroporto di Firenze:

Video - Ipotesi di pista Aeroporto di Firenze
Cap 1 - Le 5 Ipotesi
Cap 3 - Operatività vento
Cap 4 - Sorvoli centri abitati
Cap 5 - Nuove Destinazioni Possibili
Cap 6 - Mobilità Integrata


Da questa sentenza estraggo questi brani:

DIRITTO

1. Come esposto in narrativa viene all’esame del Collegio l’impugnazione del D.A. n. 1767 del 10 agosto 2010, già esaminato nell’ambito dei ricorsi n.r.g. 2701/2010 e n. 2841/2010 passati in decisione alla pubblica udienza del 12 maggio 2011 e che sono stati accolti sotto l’assorbente profilo dell’omessa previa sottoposizione del piano alla valutazione ambientale strategica. Infatti, la Valutazione Ambientale Strategica, introdotta dalla Direttiva 2001/42/CE, è la valutazione delle conseguenze ambientali di piani e programmi, finalizzata all’assunzione - attraverso la valutazione di tutte le possibili alternative pianificatorie - di determinazioni integrate e sistematiche di considerazioni di carattere ambientale, territoriale, sociale ed economico.
La V.A.S. si realizza in fase di elaborazione del piano mediante la redazione di un rapporto ambientale che deve considerare lo stato dell’ambiente attuale del territorio interessato e le sue alterazioni in presenza e non del provvedimento da valutare, confrontato anche con possibili alternative strategiche, localizzative e tecnologiche. L’art. 5 del D.Lgs. 152/2006 recante le definizioni rilevanti ai fini dell’applicazione del codice dell’ambiente afferma che “si intende per (…) piani e programmi: gli atti e provvedimenti di pianificazione e di programmazione, comunque denominati, compresi quelli cofinanziati dalla Comunità' europea, nonché le loro modifiche” ( comma 1°, lettera e); il successivo art. 6 dispone: “1. La valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale. 2. Fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi: a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, (…), della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli (…)”; il comma 4°, inoltre, elenca espressamente i piani e programmi esclusi dal campo di applicazione delle norme del codice dell’ambiente (e quindi anche della V.A.S.), e tra questi non rientrano i piani paesaggistici: il solo dato letterale sarebbe quindi già sufficiente per ritenere il piano in questione sottoposto a V.A.S. E’, in ogni caso determinante la circostanza che la valutazione ambientale strategica, quale strumento di tutela dell’ambiente, va effettuata in tutti i casi in cui i piani abbiano “impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale”. Invero, contrariamente a quanto sostenuto dalle associazioni ambientaliste, “l’impatto significativo” non è quello caratterizzato da connotazioni negative in termini di alterazioni delle valenze ambientali, ma è quello ricavabile dalla definizione di impatto ambientale contenuto alla lettera c) del’art. 5 citato quale “ alterazione qualitativa e/o quantitativa, diretta ed indiretta, a breve e a lungo termine, permanente e temporanea, singola e cumulativa, POSITIVA e negativa dell'ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, (…)”, per cui la valutazione ambientale strategica va eseguita in tutti i casi di interazione (anche positiva) tra l’attività pianificatoria e le componenti ambientali. Del resto, la V.A.S. è solo uno strumento rispetto al fine che è la sostenibilità ambientale delle scelte contenute negli atti di pianificazione ed indirizzo che guidano la trasformazione del territorio.
In particolare la valutazione di tipo strategico si propone di verificare che gli obiettivi individuati nei piani siano coerenti con quelli propri dello sviluppo sostenibile, e che le azioni previste nella struttura degli stessi siano idonee al loro raggiungimento. Pertanto, a prescindere dalla qualificazione dell’atto di pianificazione in termini di piano urbanistico - territoriale o di piano paesaggistico, esso va comunque previamente assoggettato a valutazione ambientale strategica. Infine, la tesi difensiva sostenuta dall’amministrazione regionale secondo la quale il piano in questione non determina alcun impatto significativo sull’ambiente e sul patrimonio culturale essendo “preordinato a dettare un quadro conoscitivo e una normativa di riferimento per l’attività di tutela, eminentemente conservativa dei valori paesaggistici”, non appare condivisibile alla luce di un provvedimento che è invece imperniato sulla rivisitazione critica del rapporto tra pianificazione paesistica e governo del territorio, sul parziale superamento della concezione solo conservativa del paesaggio e sul riconoscimento del paesaggio come risorsa per lo sviluppo (cfr. relazione generale e relazioni tematiche allegate al piano).
Peraltro, ammettere che un piano preordinato alla tutela e allo sviluppo dei valori dell’ambiente del paesaggio (e che quindi necessariamente impone forme di tutela che incidono sull’assetto del territorio) non debba essere preceduto dalla verifica ambientale finirebbe per vanificare la finalità della disciplina sulla V.A.S. e di conseguenza di pregiudicare la corretta applicazione delle norme comunitarie, frustrando così gli scopi perseguiti dalla Comunità Europea con la direttiva 2001/42/CE, come quello di salvaguardia e promozione dello "sviluppo sostenibile", espressamente enunciato all'art. 1 della direttiva.
Per le ragioni che precedono e in applicazione della disposizione dell’art. 11, comma 5° del D.Lgs. 152/2006 (“ La V.A.S. costituisce per i piani e programmi a cui si applicano le disposizioni del presente decreto, parte integrante del procedimento di adozione ed approvazione. I provvedimenti amministrativi di approvazione adottati senza la previa valutazione ambientale strategica, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge”), l’omessa preventiva sottoposizione a V.A.S. del piano paesaggistico rende illegittimo il provvedimento di adozione impugnato con il ricorso in esame.
2. Rileva, infine, il Collegio che l'accoglimento delle censure relative all’omessa attivazione della procedura V.A.S. hanno carattere assorbente rispetto agli altri vizi denunciati nel ricorso, anche quelli concernenti il mancato rispetto delle forme di concertazione e delle garanzie partecipative, che troveranno confronto e composizione all’interno della procedura V.A.S., in conformità a quanto disposto dall’art. 14 del D.Lgs. 152/2006 che oltre a garantire a “chiunque” di prendere visione della proposta di piano o programma e del relativo rapporto ambientale e di presentare proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi, afferma che “ In attuazione dei principi di economicità e di semplificazione, le procedure di deposito, pubblicità e partecipazione, eventualmente previste dalle vigenti disposizioni anche regionali per specifici piani e programmi, si coordinano con quelle di cui al presente articolo, in modo da evitare duplicazioni ed assicurare il rispetto dei termini previsti dal comma 3 del presente articolo e dal comma 1 dell'articolo 15. Tali forme di pubblicità tengono luogo delle comunicazioni di cui all'articolo 7 ed ai commi 3 e 4 dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1990 n. 241”.
3. In conclusione, il ricorso è fondato e va accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato, salvi gli ulteriori provvedimenti che l’amministrazione dovrà adottare in seguito al riavvio del procedimento di pianificazione, previa acquisizione della valutazione ambientale strategica e nel rispetto delle forme di pubblicità e delle garanzie partecipative dettate dalle norme comunitarie (art. 6 della direttiva 2001/42/CE), e che dovranno essere improntate al principio di leale collaborazione anche al fine di garantire il rispetto dei termini del procedimento ed evitare inammissibili iniziative dilatorie in un settore particolarmente sensibile quale quello della tutela ambientale e paesaggistica.

Premesso questo... io insisto nella mia tesi che i "PIANI di Sviluppo Aeroportuali" e i "Contratti di PROGRAMMA", proprio perchè sono PIANI e PROGRAMMI con durata decennale, dovrebbero essere sottoposti a VAS - Valutazione Ambientale Strategica e poi i singoli PROGETTI quando poi realizzati, devono essere sottoposti a VIA - Valutazione Impatto Ambientale.
Il PIANO di Sviluppo dell'Aeroporto di Verona... va PRIMA sottoposto a VAS.
Il Contratto di PROGRAMMA dell'Aeroporto di Malpensa.... va PRIMA sottoposto a VAS.
E se la Concessione QUARANTENNALE dell'Aeroporto di Treviso prevede 166 milioni d'investimenti questa... doveva PRIMA essere sottoposta a VAS.
E visto la Sentenza n° 2152 del 01/09/2011 del T.A.R. di Catania anche il Masteplan Paesistico Ambientale dell'Architetto Kipar presentato alla Fiera di Sommacampagna 2010... va sottoposto a VAS prima che sia reso efficace.

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