Inquinamento, tolti i sigilli (per ora?) al FINTO Recupero Ambientale dell'ex Cava Siberie e ora vediamo che faranno INUOVI e anche GLIEX

Sull'Arena di oggi è stato pubblicato questo articolo (vedi sotto) di cui vi evidenzio solo questa frase: "Ora la Procura potrebbe ricorrere in appello contro la decisione del Tribunale del riesame dopo aver letto le motivazioni del provvedimento del Tribunale".
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Finchè non leggo le motivazioni del Sequestro (che doveva essere convalidato e/o annullato) e finchè non leggo le motivazioni del di-Sequestro è ovvio che non posso esprimermi nel merito di quanto scritto nel giornale e pertanto solo casualmente oggi vi ricopio questa Sentenza:
TUTELA DELL’AMBIENTE - Titoli autorizzativi precedentemente rilasciati - Conseguenze sfavorevoli potenziali sull’ambiente - Revoca - Interesse pubblico - Sussistenza in re ipsa - Comparazione con gli interessi privati contrapposti - Necessità - Esclusione.
Il controllo sulle matrici ambientali e la conseguente decisione di disporre la revoca di eventuali titoli autorizzativi, in precedenza rilasciati, che non garantiscano pienamente (oppure dove sussiste il rischio concreto che esse non garantiscano più) il rispetto di taluni valori, risponde ad elementari principi di corretta, onesta ed efficiente amministrazione; principi cui la P.A. può e deve inderogabilmente uniformarsi. In questa direzione, il ritiro di atti autorizzativi costituisce un vero e proprio dovere dell’Amministrazione che è tenuta a porre rimedio alle sfavorevoli conseguenze che, anche solo potenzialmente, possono derivare all’ambiente per effetto di un provvedimento che non ha tenuto in debita considerazione alcuni aspetti di ritenuta notevole importanza: ne deriva in queste ipotesi che non sussiste uno specifico obbligo di motivazione in ordine alla sussistenza dell’interesse pubblico ed alla sua comparazione con gli interessi privati contrapposti, nonché in relazione al lasso di tempo eventualmente intercorso ed al conseguente affidamento sorto in capo a terzi (si consideri in proposito la mutevolezza delle condizioni ambientali, che possono determinare talune conseguenze negative anche ex post), atteso che l’interesse pubblico all'adozione di tali atti è in re ipsa quando ricorre una esigenza di tutela dell’ambiente, e ciò in diretta applicazione del principio di origine comunitaria di massima precauzione. Pres. Cavallari, Est. Santini -T. s.r.l. (avv.ti Sticchi Damiani e Conte) c. Provincia di Brindisi (avv. Carulli), Regione Puglia (avv. Colelli) e altri (n.c.) -
TAR PUGLIA, Lecce, Sez. I - 25 maggio 2011, n. 957
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Premesso questo e visto che (per ora?) sono stati tolti i sigilli al FINTO Recupero Ambientale dell'ex Cava Siberie... ora vediamo che faranno INUOVI e vediamo che cosa faranno anche GLIEX.
1°_ AGGIORNAMENTO:
Ad essere precisi precisi... i SIGILLI sull'ingresso del FINTO Recupero Ambientale alle ore 11,15 di questa mattina... ci sono ancora... quindi aspettiamo di vedere se la Procura della Repubblica si oppone e/o si opporrà al DI-Sequestro dell'ex Cava Siberie.
2°_ AGGIORNAMENTO:
Domani pubblicherò qualcosa, dopo aver cercato informazioni in merito a questo articolo: "Rumore e malattie: l'insostenibile impatto degli aeroporti italiani" che termina con questo paragrafo: "Insomma, in tutta Italia i mega-aeroporti causano ingenti danni ambientali e alla salute delle persone. Qualcosa forse sta cambiando, se è vero che il 2 marzo scorso il ministero della Salute ha finanziato con 550mila euro uno studio epidemiologico coordinato tra le Asl di Torino, Pisa, Verona, Milano per certificare l'impatto degli aeroporti italiani".

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