Letto una nuova Sentenza del T.A.R. sulla V.I.A. - T.A.R. VENETO, Sez. II - 7 aprile 2011, n. 582 - Ora, delle domande spontanee, meritano risposte?

Su Ambiente e Diritto ho appena scoperto questa Sentenza: "T.A.R. VENETO, Sez. II - 7 aprile 2011, n. 582", cosi sintetizzata in una massima: "VIA - Domande di autorizzazione protocollate anteriormente al 14 marzo 1999 - Disciplina applicabile - Direttiva 85/337/CEE nel testo vigente prima delle modifiche apportate con la direttiva 97/11/CE. Ai sensi dell’art. 24 della L. n. 422/2000 - norma di interpretazione autentica - alle domande di autorizzazione concernenti la V.I.A. per le quali sia formalmente iniziata l’istruttoria, con la protocollazione della domanda presso l'autorità competente, anteriormente al 14 marzo 1999, si applicano le disposizioni della direttiva 85/337/CEE, nel testo vigente prima della entrata in vigore della direttiva 97/11/CE. Pres. De Zotti, Est. Perrelli - M.A. s.r.l. (avv.ti Tassetto e Zambelli) c. Regione Veneto (n.c.) - TAR VENETO, Sez. II - 7 aprile 2011, n. 582".
Le domande spontanee relative al periodo prima del 14 Marzo 1999, quando è entrata in vigore la Legge Regionale n° 10 del Veneto sulla V.I.A. sono queste: Il Quadrante Europa... doveva essere sottoposto a V.I.A. ? L'Aeroporto Catullo doveva essere sottoposto a V.I.A. ? Quali nuove opere e/o ampliamenti non sono stati sottoposti a V.I.A. ?
Oltre alla prima massima, sul sito di Ambiente Diritto ne è stata pubblicata anche una seconda che è questa:
DIRITTO PROCESSUALE AMMINISTRATIVO - Risarcimento del danno - Art. 30 c.p.a. - Condotta attiva o omissiva contraria al principio di buona fede o al parametro di diligenza - Omessa attivazione dei rimedi idonei ad evitare il danno - Conseguenza. L’art. 30, c. 3 del codice del processo amministrativo, pur non evocando in modo esplicito il disposto dell’art. 1227, comma 2, c.c., sancisce la regola secondo cui la tenuta, da parte del danneggiato, di una condotta, attiva od omissiva, contraria al principio di buona fede ed al parametro della diligenza, che consenta la produzione di danni che altrimenti sarebbero stati evitati secondo il canone della causalità civile imperniato sulla probabilità relativa, recide, in tutto o in parte, il nesso causale che, ai sensi dell’art. 1223 c.c., deve legare la condotta antigiuridica alle conseguenze dannose risarcibili (cfr cfr. Tar Sicilia, Catania, IV, 16.12.2010, n. 4735, Cass., S.U.11.1. 2008, n. 577; Cass. Civ., sez. III, 12.3. 2010, n. 6045). Ne discende, dunque, la rilevanza, sul versante causale, dell’omessa attivazione di tutti i rimedi potenzialmente idonei ad evitare il danno, come fatto che preclude la risarcibilità di pregiudizi che sarebbero stati presumibilmente evitati, così come la necessità di valutare anche l’omissione di ogni altro comportamento esigibile in quanto non eccedente la soglia del sacrificio significativo sopportabile anche dalla vittima di una condotta illecita alla stregua del canone di buona fede di cui all’art. 1175 c.c.. Pres. De Zotti, Est. Perrelli - M.A. s.r.l. (avv.ti Tassetto e Zambelli) c. Regione Veneto (n.c.) - TAR VENETO, Sez. II - 7 aprile 2011, n. 582
Vediamo se a queste domande, dopo questa Sentenza, riesco a trovare delle risposte.

Commenti