Insisto. Se si voleva fermare le cave si poteva farlo con il P.A.Q.E. Ma GLIEX volevano la loro discarichetta "par far i schei" e allora niente PAQE!

Sono anni che insisto sulla mia tesi. Se il Comune di Sommacampagna avesse adeguato il vecchio P.R.G. (Piano Regolatore Generale) e il nuovo P.A.T. (Piano Assetto Territorio) alle N.T.A. (Norme Tecniche Attuazione) del P.A.Q.E. (Piano Area Quadrante Europa) dal 20 ottobre del 1999 si potevano impedire l'apertura di nuove cave sul territorio comunale di Sommacampagna.
Se lungo il "Canale Storico" denominato "Alto Agro Veronese" (art. 72 NTA PAQE) fossero state previste, parte per parte, delle "Zone F" anche larghe solo una decina di metri per poter realizzare della fasce boscate... la presenza di questa "Zona F" lungo il Canale Alto Agro Veronese avrebbe creato una fascia di rispetto (vedi sotto) entro la quale (200 metri) non si potevano autorizzare nuove cave ... ma nemmeno nuove Discariche... anche se mascherate da FINTO Recupero Ambientale.
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In realtà si sarebbe potuto anche applicare le norme dell'art. 51 - Ambiti Prioritari per la protezione del suolo delle N.T.A. del P.A.Q.E., articolo che cosi termina: "E' vietata l'apertura di nuove cave; in ogni caso è fatto salvo quanto già autorizzato alla data di adozione del presente piano". PAQE che ricordo è stato adottato con DGRV n° 3432 del 29 luglio 1996 e poi approvato definitivamente il 20 Ottobre 1999 con DGRV n° 69.
Se si voleva fermare l'apertura di nuove cave nel comune di Sommacampagna era dal 1996 che GLIEX amministratori potevano (se volevamo), ma dato che invece volevano realizzarsi la loro bella discarichetta di rifiuti "par far i schei"... quelle norme del PAQE che potevano difendere il territorio... volutamente non le hanno mai applicate.
Ovviamente GLIEX insistono nel dire che non si poteva fermare la domanda di nuove cave... ma io insito che invece se si voleva fermare nuove cave e sopratutto nuove discariche si poteva farlo come ha fatto il Comune di Villafranca e come risulta sul Bollettino Ufficiale della Regione sul quale sono state pubblicate queste delibere:
N. 1917 - DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE del 27/07/2010 (BUR n.67 del 17/08/2010)
Ditta MA.RE.A. srl Diniego dell'autorizzazione ad aprire e coltivare la cava di sabbia e ghiaia, denominata "QUADERNI OVEST", sita in Comune di Villafranca di Verona (VR). (L.R. 44/82).
N. 1916 - DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE del 27/07/2010 (BUR n.67 del 17/08/2010)
Ditta Bastian Beton s.p.a. Diniego dell'autorizzazione ad ampliare la cava di sabbia e ghiaia, denominata "QUADERNI", sita in Comune di Villafranca di Verona (VR). (L.R. 44/82).
N. 1857 - DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE del 20/07/2010 (BUR n.65 del 10/08/2010)
Ditta MIST-ONE srl Diniego dell'autorizzazione ad aprire e coltivare la cava di sabbia e ghiaia, denominata "ROSEGAFERRO", sita in Comune di Villafranca di Verona (VR). (L.R. 44/82).
N. 1856 - DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE del 20/07/2010 (BUR n.65 del 10/08/2010)
Ditta MIST-ONE srl Diniego dell'autorizzazione ad aprire e coltivare la cava di sabbia e ghiaia, denominata "QUADERNI", sita in Comune di Villafranca di Verona (VR). (L.R. 44/82).
N. 1855 - DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE del 20/07/2010 (BUR n.65 del 10/08/2010)
Ditta Cava Morenica srl Diniego dell'autorizzazione ad aprire e coltivare la cava di sabbia e ghiaia, denominata "MORENICA", sita in Comune di Villafranca di Verona (VR). (L.R. 44/82).
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Sei Delibere di DINIEGO ALL'APERTURA DI NUOVE CAVE, che più o meno riportano quanto di seguito ricopiato dalla DGRV 1917-2010, che è questo:
Il Comune di Villafranca di Verona con deliberazione del consiglio n. 17 del 31.03.2004, ha espresso motivato parere contrario alla domanda presentata dalla ditta.
Con nota n. 224279/46.02 del 30.03.2004 è stato chiesto il previsto parere della C.T.P.A.C. di Verona.
L'Amministrazione Provinciale di Verona, con telefax in data 06.11.2006, acquisito al protocollo n. 641026/57.02 del 08.11.2006, ha comunicato che la C.T.P.A.C., nella seduta del 25.10.2006, ha espresso motivato parere negativo alla domanda in oggetto.
Come stabilito dall'art. 24 della L.R. 30.01.2004, n. 1, fino all'approvazione del Prac, il parere espresso dalla Provincia attraverso la C.T.P.A.C. nell'ambito dei procedimenti per il rilascio di autorizzazioni per le nuove attività di cava o per l'ampliamento delle esistenti è obbligatorio e vincolante.
La domanda con la relativa documentazione è stata esaminata dalla C.T.R.A.E. nella seduta del 31.07.2009, che, verificato che l'intervento ricade in un ambito per il quale il Piano d'Area del Quadrante d'Europa (PAQE) vieta l'apertura di nuove cave, ha ritenuto la domanda non accoglibile, come da parere che si allega al presente atto per farne parte integrante (allegato A).
Infatti con DD.CC.CC. n. 27 del 17.04.2003 e n. 65 del 14.10.2003 il Comune di Villafranca di Verona ha adeguato il proprio Piano Regolatore Generale alle previsioni del PAQE recependone le prescrizioni e i vincoli.
Con successiva D.C.C. n. 20 del 16.06.2007 il Comune di Villafranca di Verona ha adottato una variante parziale al PRG per l'adeguamento all'art. 51 delle NTA del PAQE ai sensi dell'art. 50 comma 9) lettera c) della L.R. 68/1985. Tale deliberazione del Consiglio Comunale è stata impugnata e con sentenza n. 39/2008 il TAR Veneto ha accolto il ricorso presentato ed annullato tale ultimo atto. Ne consegue che risulta comunque necessario attenersi alle statuizioni del PAQE così come recepite dal Comune di Villafranca di Verona in prima fase e sopra citate.
La CTRAE, nel valutare l'applicabilità dei vincoli del PAQUE all'apertura di nuove cave e all'ampliamento delle cave esistenti, ha considerato i pareri resi dalla Direzione Regionale Pianificazione Territoriale e Parchi in data 14.111.2007 prot. n. 637970/57.10 e in data 15.02.2008 prot. 87142/57.10 e dalla Direzione Regionale Urbanistica in data 24.08.2006 prot. n. 496830/57.09 e in data 29.05.2007 prot. n. 299870/57.09.
Le valutazioni e le motivazioni della C.T.R.A.E. di cui sopra, congiuntamente al parere obbligatorio e vincolante della C.T.P.A.C. di Verona risultano prevalenti e assorbenti rispetto ad ogni altra considerazione e motivazione.
Il parere contrario della C.T.R.A.E. è stato comunicato alla ditta ai sensi dell'art. 10/bis della L. 241/1990 con nota 634562/57.02 del 13.11.2009, pervenuta il 22.12.2009 alla ditta. Al riguardo la ditta non ha fatto pervenire alcuna osservazione e/o opposizione.
Il relatore propone alla Giunta Regionale di accogliere e fare proprio il parere della C.T.R.A.E. nonché le relative motivazioni e quindi di denegare l'autorizzazione richiesta.

Avendo il Comune di Villafranca... APPLICATO correttamente le norme del PAQE, può vietare l'apertura di nuove cave sul suo territorio.
Avendo il Comune di Sommacampagna NON APPLICATO correttamente le norme del PAQE, NON può vietare l'apertura di nuove cave sul suo territorio.
Ovviamente NON avendo applicato le norme a difesa del territorio come queste erano previste nel PAQE è evidente che poi... GLIEX hanno potuto farsi approvare la loro bella discarichetta... par far i schei.
Ho ragione io che sostengo che se si voleva fermare le nuove cave si poteva... o hanno ragione GLIEX che dicono che le cave non si possono fermare?
Il Comune di Villafranca... che è inserito nel PAQE come il Comune di Sommacampagna c'è riuscito, perchè GLIEX non hanno copiato da quelli di Villafranca?
Io insisto.
GLIEX... per farsi la loro discarichetta del c... non hanno protetto il territorio... e ora chi può presentare domanda di cava... hanno tutti i diritti di farlo.
Di chi è la colpa... di chi presenta domanda dove la cava si può fare e/o di chi poteva impedire (anche i NUOVI come GLIEX) che fosse presentata la domanda... se avessero applicato correttamente le N.T.A. del P.A.Q.E.?
E che si poteva impedire nuove cave a Sommacampagna, basta leggere anche quello che c'è scritto nell'Allegato verbale alla citata delibera in cui si legge questo:
...che la C.T.P.A.C. di Verona nella seduta del 25.10.2006 ha espresso il seguente parere: NEGATIVO con le seguenti motivazioni:
− in quanto l’art. 27 delle N.T.A. del Piano Regolatore del Comune di Villafranca di Verona, così come modificato dalla variante approvata con delibera consigliare n. 65/2003 del 14.10.2003, che recepisce e amplia l’estensione territoriale dei vincoli di cui all’art. 51 del Piano d’Area del Quadrante Europa (P.A.Q.E.), esclude l’ammissibilità della domanda di cava ai sensi della L.R. 44 del 07.09.1982. Tuttavia nell’ambito della valutazione inn sede di C.T.R.A.E. (Commissione Tecnica Regionale per le Attività Estrattive) la Regione stessa potrà tener conto dei pronunciamenti che la Direzione Regionale competente riterrà di esprimere in materia urbanistica ed ambientale.
Previa ampia discussione in base alla documentazione in atti, rilevata dall’istruttoria e per le motivazioni evidenziate di seguito ed in premessa all’unanimità con: voti favorevoli n. 21, voti contrari n. 0, astenuti n. 0, su 21 presenti e votanti, esprime parere CONTRARIO alla domanda presentata con le seguenti motivazioni: ecc ecc ecc

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