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Dopo l’Ordinanza Cautelare del TAR del Veneto 631 del 18.12.2013, si riscontra alla lettera: ENV.D.2/GM/vf/CHAP(2012)03033 del 10.12.2013 ricevuta dalla Direzione Generale Ambiente - Commissione Europea, relativa al FINTO Recupero Ambientale della VERA Discarica di Rifiuti di proprietà del Comune di Sommacampagna, realizzata in Project Financing riclassificata in: discarica per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile” [ DGRV 1251 del 17.7.2013 pubblicata sul BUR 67 del 6.8.2013 ].

Estratto dell'Ordinanza Cautelare del TAR del Veneto, inerente la DGRV 1251 del 16.7.2013: "L’impatto ambientale conseguente al provvedimento impugnato giustifica, in punto di danno, l’accoglimento dell’istanza cautelare. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) Accoglie la domanda cautelare e, per l’effetto, sospende gli effetti della delibera della giunta regionale di cui in epigrafe. Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del IV° trimestre del 2014". Ovviamente se adesso la Geo Nova SpA farà ricorso contro l'Ordinanza... nel frattempo aumenteranno i DANNI ERARIALI?

Se il Comune di Villafranca con Delibera di Giunta n° 156 del 31.10.2013, aveva deciso di: "Promuovere avanti al TAR Veneto RICORSO, CON ISTANZA DI SOSPENSIONE, avverso la Deliberazione della Giunta Regione Veneto n. 1251/13" e se... il TAR del Veneto, in data 18.12.2013... con l'ORDINANZA CAUTELARE n° 201300631, ha cosi determinato: "ACCOGLIE"... ora, forse chi gestisce la Discarica Siberie ha qualche problemino in più... da risolvere?

Meno male che ci sono i Comitati dei Comuni limitrofi a Caselle, che fanno "qualcosa" per salvaguardare la qualità della vita della popolazione di Caselle. Si vede che ai cittadini di Caselle sta bene vivere come stanno e dove stanno... nel "Paese più inquinato della Provincia". Grazie anticipatamente all'intervento del "Comitato NO al Casello Autostradale di Dossobuono" per interessarsi della "3^ Corsia dell'A22".

PRAC - Osservazione n° 001: "Il PRAC essendo lo strumento attuativo della L.R. 44/82 solo a questa può fare riferimento. Qualsiasi altro riferimento a Delibere di Giunta non approvate e/o a Progetti di Legge che non sono ancora stati ne adottati e tanto meno mai approvati dal Consiglio Regionale, non può essere scritto e/o riportato nella DGRV 2015 del 4.11.2013 e/o negli Allegati"

Se c'è stata una GARA d'APPALTO e... allegata alla GARA d'APPALTO c'era un CONVENZIONE... parrebbe essere evidente che dopo la GARA d'APPALTO... la CONVENZIONE deve essere rispettata... e se modifichi la CONVENZIONE dopo la GARA d'APPALTO... per me medesimo, questa è una violazione della GARA d'APPALTO!!! E quindi oggi pubblichiamo gli ORIGINALI della CONVENZIONE... con il "PRIMO Atto Aggiuntivo"... e con il "SECONDO Atto Aggiuntivo".