E la... V.I.A. va e la... V.I.A. viene. Due esempi di applicazione della V.I.A. Il 1° una probabile ELUSIONE e il 2° uno SCREENING con prescrizioni.

Quando apro un giornale e leggo questi titoli (come sotto riprodotti) ricordo quanto aveva determinato il Consiglio di Stato Sez. IV – 2.10.2006 (C.C. 11/07/2006), Sentenza n. 5760: "è illegittima l'artificiosa suddivisione del progetto di un'opera, al fine di evitare la sottoposizione dello stesso alla valutazione di impatto ambientale, che sarebbe obbligatoria per l'opera nella sua interezza".
Sentenza che ne ha richiamato un'altra precedente che cosi recitava: "La valutazione ambientale necessita di una valutazione unitaria dell'opera, ostante alla possibilità che, con un meccanismo di stampo elusivo, l'opera venga artificiosamente frazionata in frazioni eseguite in assenza della valutazione perché, isolatamente prese, non configurano interventi sottoposti al regime protettivo" (Consiglio Stato, sez. VI, 30 agosto 2002 , n. 4368).
.

.
E quando ad un progetto ne tolgono una parte - direi tra l'altro rilevante - non posso che esimermi dal ricordare che scriveva il Consiglio di Stato con la Sentenza 5769/2006:
La valutazione ambientale necessita di una valutazione unitaria dell'opera, ostante alla possibilità che, con un meccanismo di stampo elusivo, l'opera venga artificiosamente frazionata in frazioni eseguite in assenza della valutazione perché, isolatamente prese, non configurano interventi sottoposti al regime protettivo (Consiglio Stato, sez. VI, 30 agosto 2002 , n. 4368).
Diversamente, verrebbe inammissibilmente a trasferirsi in capo ai soggetti redattori dei progetti il potere di determinare i limiti della procedura di V.I.A., attraverso la sottoposizione ad essi di porzioni di opera e l’acquisizione, su iniziative parziali e, perciò stesso, non suscettibili di apprezzamento, circa i “livelli di qualità finale” di una pronuncia di compatibilità ambientale asseritamene non modificabile, con conseguente espropriazione delle competenze istituzionali dell’amministrazione competente e sostanziale elusione delle finalità perseguite dalla legge.
La V.I.A. implica quindi una valutazione anticipata finalizzata, nel quadro del principio comunitario di precauzione, alla tutela preventiva dell'interesse pubblico ambientale.
Ne deriva che il concetto di Valutazione d’impatto Ambientale implica necessariamente che le opere da valutare abbiano comunque un'incidenza sugli elementi naturalistici del territorio, modificandoli in misura più o meno penetrante, giacché tale valutazione è finalizzata a stabilire se le alterazioni conseguenti alla realizzazione delle opere possano ritenersi "accettabili" alla stregua di un giudizio comparativo che tenga conto, da un lato, della necessità di salvaguardare preminenti valori ambientali, dall'altro, dell'interesse pubblico sotteso all'esecuzione dell'opera, potendo gli organi amministrativi preposti al procedimento di v.i.a. dettare prescrizioni e condizioni per meglio garantire la compatibilità ambientale dell'opera progettata (Cons. Stato, sez. IV, 03.05.2005, n. 2136).
Pertanto, è illegittima l'artificiosa suddivisione del progetto di un'opera, al fine di evitare la sottoposizione dello stesso alla valutazione di impatto ambientale, che sarebbe obbligatoria per l'opera nella sua interezza.
.

.
Se ad un PROGETTO UNITARIO ne tolgo una parte e ne “congelo” l’esecuzione di un rilevante volume, in questo caso DUE TORRI ALTE 100 METRI che potrebbero avere anche notevoli impatti visivi e non solo come polo di attrazione di traffico, è evidente che il PARERE V.I.A. di quello che rimane potrebbe anche essere POSITIVO. Parere V.I.A. che potrebbe anche essere NEGATIVO se valutato invece sull’intero progetto, compreso le due torri come evidenziate nelle immagini e negli articoli.
Per quanto riguarda il progetto “ex Cartiere” bisognerebbe esaminare la Delibera della Giunta Comunale di Verona per valutare quali sono state le motivazioni enunciate dei Dirigenti Responsabili del Procedimento del perché si è accettato un procedimento di V.I.A. (e si è espresso un parere positivo) quando siamo in presenza di una probabile elusione alla V.I.A., visto che, come dice il Consiglio di Stato... sarebbe illegittima l’artificiosa suddivisione del progetto di un’opera.
.

.
Ma sulla V.I.A. si scrive anche oggi sull'Arena con due titoli, il primo: "Via libera alle terme di Santa Lucia" e il secondo: «Decisione pilatesca, serve la Via». Due articoli che trattano lo stesso argomento che è stato esaminato in Commissione V.I.A. Provinciale con questo oggetto: "Procedura di verifica di assoggettabilità ai sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, relativa al Piano Attuativo per la costruzione di un'area a destinazione turistica termale sito in via Valpolicella nel Comune di Pescantina".
In termine tecnico questa... "verifica di assoggettabilità" [che non è lo SCOPING che si adotta quando sai già che sei obbligato alla V.I.A. come quello che ha effettuato l'Aeroporto Catullo nel 2009] sarebbe lo SCREENING che sarebbe sta cosa come di seguito descritta:
Differenza tra VIA e Verifica di assoggettabilità (Screening)
Sia la normativa nazionale sia quella regionale prevedono due differenti procedure in merito alla valutazione di impatto ambientale (VIA) e la verifica di assoggettabilità (detta più semplicemente Screening).
Entrambe devono essere attivate su richiesta di chi propone l'intervento.
Lo Screening è una procedura preliminare volta a definire se il progetto deve essere assoggettato alla ulteriore procedura di VIA. Tale procedura si applica al progetto preliminare e presenta un grado di definizione inferiore rispetto a quello di VIA.
Il procedimento di screening può avere uno dei seguenti esiti:
A.verifica positiva ed esclusione del progetto dalla ulteriore procedura di VIA;
B.verifica positiva ed esclusione del progetto dalla ulteriore procedura di VIA con prescrizioni per la mitigazione degli impatti e per il monitoraggio nel tempo;
C.accertamento della necessità di assoggettamento del progetto alla ulteriore procedura di VIA, prevista dagli artt. da 11 a 18.
La verifica positiva obbliga il proponente l'opera a conformare il progetto alle prescrizioni in essa contenute.
La procedura di valutazione dell'impatto ambientale (VIA) è invece molto più complessa. Essa viene svolta sul progetto definitivo di un'opera. Oltre al progetto definitivo deve essere presentato uno Studio di Impatto Ambientale (SIA) contenete l'analisi degli impatti che l'opera in progetto avrà sull'ambiente sia in fase di realizzazione che in fase di esercizio. Solitamente vengono analizzate le seguenti componenti ambientali: aria, rumore, acque superficiali, acque sotterranee, suolo e sottosuolo, flora, fauna, vegetazione, ecosistemi, campi elettromagnetici, salute pubblica, rifiuti.
L'esito può essere negativo, e pertanto si nega la realizzazione dell'opera, oppure positivo con prescrizioni, in tal caso l'opera è autorizzata.
Progetti soggetti a VIA o a Verifica di assoggettabilità (Screening) e autorità competente per lo svolgimento della procedura
I progetti da sottoporre alle procedure di VIA e Screening sono elencati nel decreto legislativo 4/2008 agli Allegati II, III e IV.
Il decreto individua, in base alla tipologia del progetto, due possibili autorità competenti: il Ministero dell'Ambiente e la Regione.
I progetti che nel decreto sono di competenza regionale, sono ulteriormente suddivisi nella LR 9/99 in:
•progetti di competenza regionale
•progetti di competenza provinciale
•progetti di competenza comunale
La LR 9/99, all'articolo 4 comma 3, prevede la possibilità per il proponente un progetto di attivare volontariamente la procedura di VIA per un progetto soggetto a Screening in base alla LR, o di attivare volontariamente la procedura di Screening per un progetto non compreso negli allegati e che quindi non sarebbe soggetto a procedura.
.

.
Premesso questo evidenzio da subito che non ne il tempo e tanto meno la voglia di leggere e commentare due determinazioni inerenti la V.I.A. (anche se ne avrei "ben donde" su uno dei due) e pertanto lascio a Legambiente di occuparsene anche perchè devo concentrarmi sui Procedimenti Penali che ho aperto... poi se vado a sbirciare qui dentro ne devo aprire altri due. No grazie. Già dato.
.

.
A conclusione del messaggio di oggi, relativo a due "V.I.A." cosi descritte sui giornali, visto e considerato che Legambiente non si è mai occupata dell'Aeroporto Catullo, del Quadrante Europea e sopratutto del FINTO Recupero Ambientale dell'ex Cava Siberie, perchè dovrei dare suggerimenti o formulare ipotesi di percorso a chi si occupa di ambiente alla bisogna? Lascio a Legambiente occuparsene sia delle DUE TORRI Congelate che dello SCREENING del Parco Termale, anche se per ultimo, vi evidenzio questo intervento:
Come si elude la VIA. Trucchi (e contromisure).
Mi è stato sottoposto un quesito. Che cosa si può fare, mi si chiede, nei confronti di quel soggetto che, per aggirare la normativa sulla Valutazione di Impatto Ambientale, presenta numerose domande di autorizzazione, frammentando il progetto in tanti micro progetti a cui non si applica la VIA?
Faccio un esempio. La regione Lombardia prevede la necessità di una verifica di assoggettabilità (screening), finalizzata a decidere se si dovrà procedere con VIA, per tutti gli impianti fotovoltaici di potenza superiore a 1 MW. Se l’ impianto è più grande di 1 MW, insomma, devo produrre uno studio preliminare ambientale, e presentarlo alla Provincia (in altri casi è la Regione). La Provincia svolgerà la verifica di assoggettabilità e deciderà se procedere con VIA, nel qual caso io dovrò produrre un vero e proprio studio di impatto ambientale. E attendere la conclusione del procedimento di VIA e il parere favorevole. Ci vogliono, è facile capirlo, tempo e soldi. E si corre il rischio di non vedersi approvato il progetto perchè l’impatto ambientale viene giudicato eccessivo.
Come aggirare la disciplina sulla VIA? Frammentando il progetto in tanti micro-progetti, inferiori a 1MW. Cinque impianti da 200 kW, per esempio. Presento 5 domande di autorizzazione differenti. Se tutto fila liscio, ho evitato l’onere della VIA.
Ora, la giurisprudenza non è nuova a questo tipo di cose. Già da un po’ i giudici hanno preso a sanzionare il comportamento di chi, per aggirare la normativa sulla VIA, presentava più domande di autorizzazione. Lo hanno fatto, ad esempio, nel caso di porti turistici (Consiglio di Stato 4368/2002), di infrastrutture stradali (Consiglio di Stato 5760/2006 e 3849/2009), di impianto di cogenerazione con relativa pipeline (TAR Veneto 1539/2009).
In tutti i casi sopra elencati, la giurisprudenza si è pronunciata a favore della assoggettabilità a VIA perchè ha individuato, nei progetti considerati, una affinità tale per cui i progetti avrebbero in realtà essere considerati come un solo progetto (unitarietà). Una strada che congiunge Milano a Como è sempre la stessa strada, e come tale va sottoposta a VIA, anche se sono stati presentate più domande di autorizzazione per tratti diversi. Una centrale ibrida e il suo condotto fanno parte dello stesso progetto, e come tali vanno sottoposti a VIA.
Ora, nel caso di impianti alimentati a rinnovabili, dimostrare la unitarietà del progetto è cosa un po’ più ardua. Due pale eoliche confinanti formano un parco eolico o sono effettivamente due progetti separati di due proprietari diversi?
Qui la giurisprudenza non si è ancora sbizzarrita. Ho trovato però un paio di sentenze interessanti, su cui si può riflettere.
Il Tar Bari, nella sentenza 926/2010 ha elaborato una serie di requisiti sulla base dei quali si può desumere la unitarietà di un progetto di un parco fotovoltaico. In questa sede il TAR, d’accordo con la precedente giurisprudenza, ha dapprima affermato che:
“…se l’impianto è da considerarsi nella sua interezza, l’artificiosa frammentazione in più lotti (sì da rimanere al di sotto delle soglie previste dalla normativa ambientale ai fini della verifica di assoggettabilità a Via) non può essere allora ammessa a discapito delle richiamate norme ambientali, ossia al fine di aggirare gli specifici obblighi in esse previsti.”
Ed ha poi fissato una serie di criteri, sulla base dei quali si può desumere l’esistenza di un progetto unitario:
a) i quattro impianti sono innanzitutto caratterizzati dalla loro stretta contiguità territoriale (cfr. planimetria depositata in data 20 gennaio, allegato 1, nonché memoria di costituzione della contro interessata “(…)” Srl, pag. 4, depositata in data 17 novembre 2009);
b) la proprietà dei suddetti impianti è da ricondurre nella sostanza al medesimo ente societario (Schuco), e ciò soprattutto nella assorbente considerazione che le due società “(…)” e “(…)” costituiscono altrettante società di scopo della stessa (…) e dalla medesima interamente partecipate;
c) le società titolari dei predetti impianti hanno tutte lo stesso amministratore;
d) nella bozza di convenzione inoltrata dalla Schuco al Comune di Scorrano in data 24 giugno 2009 la stessa società afferma espressamente di essere “interessata alla realizzazione di impianti fotovoltaici organizzati in uno o più parchi dell’agro del Comune di Scorrano”;
e) il punto di connessione Enel è unico per tutti gli impianti in considerazione;
f) il parere espresso da alcune amministrazioni in seno al procedimento unico della Regione Puglia vale sia per l’impianto della società (…), sia per l’impianto della società (…).”
Il Tar quindi si pronuncia per l’unitarietà del progetto (e conseguente assoggettabilità a VIA) sussistendo i requisiti della contiguità territoriale, collegamento tra imprese, dell’ unico punto di connessione.
Inoltre, in un caso parzialmente simile, lo stesso TAR Bari (sent. 2637/2009) si è pronunciato in via incidentale contro la qualificazione di “parco eolico” di una serie di impianti, non esistendo in quel caso requisiti di a) contiguità territoriale e b) unico punto di connessione alla rete. (nel caso di specie, i singoli impianti potevano essere autorizzati con DIA e non era necessaria una Autorizzazione Unica avente ad oggetto l’intero complesso)
Domande:
1. Gli “indizi” da cui il TAR Bari ha desunto la unitarietà del progetto debbono considerarsi esaustivi? Per esempio, il requisito dell’unico punto di connessione -che poi lo stesso TAR riprende nella sentenza 2637/2009) – deve esserci per forza, per poterne desumere che un impianto è unico? E se invece io, furbescamente, presento anche più domande di connessione? A questo punto avrebbe senso, secondo me, visto anche che il problema è nuovo, e che le idee per aggirare la legge sono infinite, lasciare carta bianca ai giudici perchè decidano, caso per caso, se le plurime domande di autorizzazione hanno ad oggetto un parco oppure no. O tuttalpiù, fornire ai giudici una black list, ma non esaustiva, e con possibilità di fornire prova contraria. Non so, a questo punto, se il legislatore, nelle recenti Linee Guida abbia fatto bene a scrivere, all’art. 11.6 (ai fini, in questo caso, dell’applicabilità della DIA, non della VIA): “i limiti di capacità di generazione e di potenza indicati al successivo paragrafo 12 sono da intendere come riferiti alla somma delle potenze nominali, per ciascuna fonte, dei singoli impianti di produzione appartenenti allo stesso soggetto o su cui lo stesso soggetto ha la posizione decisionale dominante facenti capo al medesimo punto di connessione alla rete elettrica”. Cioè l’impianto è unico solo se la domanda è presentata dallo stesso soggetto (o da suoi “prestanome”) e se il punto di connessione è unico. E se non è unico?
2. Appare chiara una cosa: la VIA non è richiesta quando, effettivamente, le domande di autorizzazione sono proposte da soggetti diversi tra cui si può dimostrare che non esista nessun legame (gente onesta, insomma, che non vuole eludere la legge). Cioè nel caso in cui Tizio presenti domanda per un fotovoltaico da 200 kW (niente VIA), su un terreno limitrofo Caio la presenti per un impianto da 600 kW (niente VIA) e infine Sempronio, su un fondo confinante coi primi 2, la presenti per un impianto da 500 kW (ancora, niente VIA). La somma della potenza degli impianti è superiore a 1MW, ma le domande sono effettivamente presentate da soggetti diversi: la legge non richiede, in questo caso, la VIA. Perchè? Non lo so. Non capisco perchè, se un impianto da 1.3 MW può causare un impatto ambientale, 3 impianti contigui di potenza complessiva pari a 1.3 MW non possano causarlo, ancorchè appartenenti a soggetti diversi. L’impatto ambientale non c’è sempre e comunque? Perchè non richiedere, almeno a chi ha proposto l’ultima domanda in ordine temporale, l’assoggettamento a VIA? Si risolverebbe il problema, a cui è dedicato questo articolo, di come dimostrare l’elusione della disciplina sulla VIA.
E mi pare che il D.g.r. 968/2010 della Regione Umbria vada proprio in questa direzione quando dice, all’art.3.1 che:
“Gli Enti titolari dei procedimenti di autorizzazione unica ovvero dei provvedimenti relativi al rilascio del titolo abilitativo, dovranno richiedere, in applicazione del principio di precauzione, di prevenzione e di correzione in via prioritaria alla fonte al soggetto proponente di attivare, presso l’Autorità competente, una procedura di verifica di assoggettabilità a Via sul progetto presentato, relativa a progetti già autorizzati, al fine di prevenire eventuali pregiudizi sull’ ambiente e sul paesaggio dovuti all’effetto cumulativo derivante dalla realizzazione di più progetti, per gli impianti fotovoltaici non integrati con moduli ubicati al suolo di potenza inferiore o uguale ad un (1) MW, qualora già non assoggettati direttamente a procedura di Via ai sensi delle normative vigenti. Ai fini di tale adempimento si dovrà tenere conto di quanto segue:
a) l’installazione di moduli fotovoltaici al suolo risulti posizionata ad una distanza inferiore a ml. 500 da altri moduli al suolo di campi fotovoltaici già autorizzati;
b) si configuri tra l’istanza autorizzata e quella presentata un progetto complessivo che supera di fatto il limite di soglia soprarichiamato, calcolando la potenza complessiva come sommatoria della potenza nominale degli impianti in progetto con quello già autorizzato.
Appunto.
Dott.ssa Serena Manzoli

Commenti