Se un Assessore mi scrive questo: "Sig. Sandrini, mi riporta la frase dove c’è scritto quello che lei afferma?"... poi devo perdere delle ore per rispondere...
Se l'Assessore Giandomenico Allegri, alle ore 1:14 della notte del 25 Maggio 2019 - giorno in cui sarebbe vietata la pubblicità elettorale - scrive su Facebook e mi scrive questo: "Sig. Sandrini, mi riporta la frase dove c’è scritto quello che lei afferma? Perché le sue affermazioni sono smentite da tutti i tecnici incaricati che hanno visto i progetti."... poi devo perdere decine di ore per rispondere a riscontro alla domanda e nel documento che ho dovuto predisporre... qui ci sono le risposte alla domanda dell'Assessore Allegri.
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Con il PAT “ADOTTATO” nel 2009.
1° Su questo
Comparto Urbanistico, esisteva un Credito Edilizio pari a 45.129 mc (75%
Direzionale e 25% Commerciale), un diritto acquisito, che la proprietà poteva
spostare e far atterrare (33.846 mc. di Direzionale e 11.283 mc di Commerciale)
in qualsiasi area idonea del Comune.
2°
Sull’area veniva annullato tutto quanto previsto dal PRG, non solo
l’edificazione dei 45.129 mc. ma anche l’obbligo di realizzazione della strada
e del sottovia alla rampa del cavalcavia [il cui costo era stato preventivato
(a stima) in circa 600.000 euro] come previsto dal PRG.
3° Solo con il quanto “adottato” nel PAT… si poteva utilizzare il Credito
Edilizio previsto dall’art. 8.e (articolo annullato con il PAT approvato).
.Con il PAT “APPROVATO” nel 2013. (ed oggi in vigore)
1°
Trasformazione delle possibilità edificatorie di 45.129 mc.
(direzionale-commerciale) in 1/3 di volume Residenziale, pari a circa 15.000
mc. e quindi l’unico volume che i proprietari hanno a disposizione è solo
questo e non esiste nessun altro Credito Edilizio da poter spostare.
2° In
aggiunta alla trasformazione del Volume da PRG in volume residenziale, viene
concesso di poter utilizzare “fino al 15%” dell’area (per una superficie di
7.135 mq.) da destinare alla realizzazione di un P.U.A. - Piano Urbanistico
Attuattivo, utilizzando per l’edificazione “ aree in loco”.
3°
Essendo stata approvata una riduzione dell’area rispetto a quanto stabilito
dal’art. 8.x. Ambiti di riequilibrio dell’ecosistema di Caselle, la riduzione era stata concessa solo a
condizione che fossero realizzate le opere di mitigazione ambientale come
stabilite nel PAT approvato.
4° Secondo
quanto stabilito con il PAT approvato nel 2013 (al quale non è mai stata
apportata nessuna variante), su l’area dei 41.000 mq. (come evidenziata da
Allegri) è oggi possibile realizzare quanto riportato (sinteticamente) nei
precenti punti: n° 1, n° 2 e n° 3.
5°
Quanto approvato con la “Scheda 13.1” e la “Scheda 13.2” con la “Variante n° 2”
al Piano degli Interventi è pertanto in
violazione di quanto previsto da PAT in vigore… che oltre ad essere una violazione di Norme
Urbanistiche siamo anche in presenza di una Danno Erariale visto che il Comune
va a realizzare con soldi pubblici un “Bosco di Pianura”… quando le opera da
realizzare erano già state stabilite quando era stata accolta l’Osservazione n°
75 (2° P), poi inserita definitavente nelle norme e nelle tavole del PAT
approvato.
.CONSIDERAZIONE
FINALE.
Se la “maggioranza” di un “qualsiasi” Comune…
può fare quello che vuole del proprio territorio, lo può sempre fare, ma lo può
fare applicando delle Norme e delle Leggi in vigore. Si ricorda che un Piano degli Interventi può essere “adottato” e
“approvato” solo se rispetta il PAT che è in vigore, altrimenti prima di
procedere con un Piano degli Interventi… prima
il Comune “adotta” e poi “approva” delle Varianti al PAT.
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