Secondo me medesimo le Minoranze in Consiglio Comunale dovrebbero essere abolite, tanto non servono a niente... se non riempire il Consiglio Comunale di inutili mozioni e di assurde interrogazioni, quando i veri problemi, del MIO COMUNE... sono ben altri.
Dopo la pausa estiva riprende il Consiglio Comunale di Sommacampagna e dato che mi aspettavo Progetti, Proposte, nuove Iniziative e Azioni decisive in merito all'Aeroporto Civile (ma anche quello militare), all'Interporto, al Piano degli Interventi, al Partenariato Terre del Custoza, il Centro Commerciale di Caselle, il Monitoraggio Ambientale, il 4° lotto della Discarica Siberie, le Cave di Ghiaia ferme (con minori entrate per il Comune), le opere di Mitigazione Ambientale per Caselle, ecc, ecc... visto che non c'è nessuno di questi argomenti all'Ordine del Giorno del Consiglio Comunale previsto per il 1° Ottobre... sinceramente sono rimasto molto deluso.
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E visto gli argomenti su cui i Consiglieri di Minoranza andranno a discutere (tanto la Maggioranza rimane in silenzio e poi vota contro alle proposte e alla mozioni presentate), secondo me medesimo le Minoranze in Consiglio Comunale dovrebbero essere abolite, tanto non servono a niente... se non riempire il Consiglio Comunale di inutili mozioni e di assurde interrogazioni, quando i veri problemi, del MIO COMUNE... sono ben altri.
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L'unico argomento che potrebbe interessarmi sarebbe questo: "Mozione presentata in data 18/09/2015 dal consigliere comunale Galeoto Luisa avente ad oggetto ”Valutazione della legittimità del progetto per la linea AV/AC Milano – Verona”."
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L'unico argomento che potrebbe interessarmi sarebbe questo: "Mozione presentata in data 18/09/2015 dal consigliere comunale Galeoto Luisa avente ad oggetto ”Valutazione della legittimità del progetto per la linea AV/AC Milano – Verona”."
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Una mozione che dal titolo appare evidente essere presentata nel luogo sbagliato (il Consiglio Comunale (che non credo abbia titolo a valutare la legittimità di un progetto di quel tipo) e che è una mozione presentata anche con una tempistica sbagliata - quando i buoi sono già scappati dalla stalla - visto che la Commissione VIA Nazionale si è già espressa su questo progetto.
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AGGIORNAMENTO DELLE ORE 10,19
a riprova che - www.vivicaselle.eu - viene letto...
via mail, ho appena ricevuto il testo della mozione
.via mail, ho appena ricevuto il testo della mozione
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Sommacampagna,
17.09.2015
OGGETTO:
Valutazione della legittimità del progetto per la linea “AV/AC Milano-Verona”
PREMESSO CHE
- con delibera 5 dicembre 2003, n. 120,
il C.I.P.E., ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo n. 190/2002 ha approvato il progetto preliminare per la «linea AV/AC
Milano-Verona»;
- l'art. 165, comma 7 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 dispone, con
specifico riferimento alle infrastrutture strategiche e insediamenti
produttivi, che, per effetto dell'approvazione del progetto preliminare, gli
immobili su cui è localizzata l'opera sono assoggettati al vincolo preordinato
all'esproprio ai sensi dell’art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001;
- con l'art. 12, comma 8-quinquiesdecies, della legge 2 aprile 2007, n. 40, di conversione del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, è stata
disposta la revoca delle concessioni rilasciate alla TAV S.p.A. dall'Ente
Ferrovie dello Stato il 7 agosto 1991, sancendo che gli effetti della revoca di
dette concessioni si estendono a tutti i rapporti convenzionali stipulati da
TAV S.p.A. con i General Contractors in data 15 ottobre 1991, ivi compreso
quello stipulato con il General Contractor Cepav Due, affidatario della
progettazione e della realizzazione della tratta Milano-Verona;
- in seguito all’approvazione dell’art. 13, commi 8-quinquiesdecies, 8-sexiesdecies, 8-septiesdecies e 8-duodevicies, del d.l. 31 gennaio
2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla l. 2 aprile 2007 n. 40
tre general contractor (il
Consorzio Cepav Due – Consorzio Eni per l’Alta Velocità, il Consorzio Cociv e
il Consorzio Iricav Due) hanno impugnato davanti al TAR Lazio i provvedimenti
del Ministero dei Trasporti e di Rete Ferroviaria Italiana (RFI) s.p.a. emessi
in applicazione della citata normativa, con cui, tra l’altro sono state
revocate le concessioni rilasciate alla TAV s.p.a. dall’Ente Ferrovie dello
Stato il 7 agosto 1991 limitatamente alla tratta Milano-Verona e alla
sub-tratta Verona-Padova, comprensive delle relative interconnessioni, e il 16
marzo 1992 riguardante la linea Milano-Genova, comprensiva delle relative
interconnessioni, e successive loro integrazioni e modificazioni;
- il T.A.R.
Lazio, sez. I, con ordinanza, 23 maggio
2007, n. 880 ha devoluto
alla Corte di Giustizia della Comunità europea, ai sensi dell’art. 234 del
trattato, la questione pregiudiziale relativa all’esatto ambito applicativo
dell’art. 13, commi 8-quinquiesdecies,
8-sexiesdecies e 8-duodevicies,
del d.l. n. 7/2007, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 40/2007 chiedendo
se la disposizione di cui all’art. 12 del d.l. n. 7/2007, convertito, con
modificazioni, nell’art. 13 della l. n. 40/2007, nella parte in cui prevede la
revoca delle concessioni relative alla realizzazione delle tratte ferroviarie
ad alta velocità ivi indicate, con estensione dei relativi effetti alle
convenzioni stipulate con i general
contractor, nonché nella parte in cui limita l’indennizzo riconoscibile in
favore di questi ultimi secondo quanto stabilito dal comma 8-duodevicies,
sia in contrasto con le prescrizioni di cui agli artt. 43, 49 e 56 del
trattato, nonché con i principi comunitari in materia di certezza del
diritto e di tutela dell’affidamento;
- nel procedimento davanti alla Corte di Giustizia, l’Avvocato Generale
della Corte nelle sue conclusioni presentate l’11 settembre 2008, ha affermato
che la questione pregiudiziale sollevata dal TAR
Lazio deve essere risolta nel senso che
gli artt. 43, 49 e 56 CE non ostano, in linea di principio, ad una disciplina nazionale come
quella in oggetto, nella parte in cui dispone la revoca delle concessioni
relative alla realizzazione di tratte ferroviarie ad alta velocità, con
estensione dei relativi effetti alle convenzioni stipulate con i general
contractors. Al contrario, siffatte disposizioni del Trattato, in combinato
disposto con l’art. 10 CE, impongono l’immediata cessazione e correzione
dell’attribuzione di un appalto, laddove essa violi tali disposizioni;
- dopo le conclusioni dell’Avvocato Generale della Corte e nelle more della decisione della Corte di
Giustizia i ricorrenti e cioè il Consorzio Cepav Due – Consorzio Eni per l’Alta Velocità,
il Consorzio Cociv e il Consorzio Iricav Due - hanno
ritualmente dichiarato il loro
intendimento di non annettere interesse alcuno all’ulteriore prosecuzione delle
controversie incardinate con la proposizione degli atti introduttivi dei
giudizi e quindi il TAR Lazio ha disposto il ritiro della questione
pregiudiziale interpretativa rimessa alla Corte di Giustizia delle Comunità
Europee, e quest’ultima non ha potuto far altro che prenderne atto senza
pronunciarsi nel merito;
- l'art. 12 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ha apparentemente confermato la revoca delle
concessioni rilasciate alla TAV S.p.A. dall'Ente Ferrovie dello Stato il 7
agosto 1991 limitatamente alla tratta Milano-Verona e alla sub-tratta
Verona-Padova, comprensive delle relative interconnessioni, definendola
contraddittoriamente “Abrogazione della revoca delle concessioni TAV” ed ha sancito altresì che le
convenzioni stipulate con i General Contractor «continuano senza soluzione di
continuità con RFI S.p.A.»;
- stante l'impossibilità di approvare il progetto
definitivo della linea AV/AC Milano-Verona entro il termine quinquennale il
C.I.P.E con deliberazione 8 maggio 2009 n. 21/2009 ha confermato la
deliberazione 5 dicembre 2003, n. 120, di approvazione del progetto preliminare
della «linea AV/AC Milano-Verona», con conseguente reiterazione a decorrere dal
9 giugno 2009, del vincolo preordinato all'esproprio sugli immobili interessati
dalla realizzazione della «linea AV/AC Milano-Verona».
- con la medesima determinazione il CIPE ha stabilito
che gli eventuali oneri per gli indennizzi dovuti a favore dei proprietari
degli immobili gravati dal vincolo saranno computati a carico delle risorse
stanziate per la realizzazione del Programma delle opere strategiche,
CONSIDERATO
- che è in via di approvazione il progetto definitivo della «linea AV/AC per la tratta Brescia – Verona;
- che continuano a persistere forti dubbi di legittimità sulle
concessioni per la realizzazione dell’AV/AC dato che sembrano essere rilasciate
in violazione della disciplina comunitaria in materia di appalti, così come
affermato dall’Avvocato
Generale della Corte di Giustizia;
- che, peraltro, non è
stato ancora chiarito dai soggetti attuatori se sulla tratta Milano - Verona,
la particolare conformazione del territorio e la sua antropizzazione non sia
possibile raggiungere il medesimo risultato mediante l’ammodernamento delle
linee attuali, dato che già ora le Frecce viaggiano a 250 Km/orari;
- che il Comune, ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs,. n. 267/2000, è l'ente territoriale che rappresenta la propria comunità,
ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo;
- che, pertanto, il Comune ha il dovere istituzionale di
tutelare i propri cittadini, di curarne gli interessi e di promuoverne uno
sviluppo sostenibile e compatibile con la tutela dell’ambiente e nel rispetto
delle attività economiche, e che ai sensi dell’art. 9 della Costituzione il
Comune ha l’obbligo di tutelare il paesaggio e il
patrimonio storico e artistico del proprio territorio;
- che ai sensi dell’art. 42 della Costituzione la proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge
e può essere, espropriata per motivi d'interesse generale solo nei casi
previsti dalla legge, e salvo indennizzo;
- che una
procedura espropriativa come è quella dell’approvazione del progetto definitivo
per la realizzazione del TAV può giustificare il sacrifico della proprietà
privata dei cittadini residenti nel Comune solo se essa è legittima;
- che sussistono rilevanti
dubbi sulla legittimità della procedura seguita;
- che proprio per svolgere le funzioni che la Repubblica attribuisce
ai Comuni, in presenza di sospette gravi violazioni di legge, e delle notizie
di stampa che individuano nuovi episodi di corruzione, questo ente si assume come compito
quello di sottoporre al Giudice
competente la procedura di approvazione del progetto definitivo e la futura
realizzazione delle opere al fine di verificarne la conformità alla legge,
considerati gli effetti irreversibili sulle persone e sui loro beni,
sull’ambiente e sulle attività produttive che deriverebbero dalla realizzazione
dei lavori per lotti costruttivi;
- che inoltre l’Italia, e
quindi il Comune, deve conformarsi, in ossequio all’art. 10 della Costituzione, alle norme del diritto internazionale e, nella fattispecie, a
quelle che regolano il principio di concorrenza e trasparenza in materia di
appalti, evitandone l’elusione;
- che dall’approvazione del progetto definitivo decorrono 60
giorni per far valere davanti al Giudice Amministrativo gli eventuali vizi di
legittimità divenendo del tutto inutile ogni iniziativa giudiziaria successiva;
tutto ciò
premesso il Consiglio Comunale
DELIBERA
1) di fare propria la relazione presentata su questo argomento in premessa,
che viene a costituire parte integrante
del presente provvedimento;
2) di ritenere che, allo stato delle cose, il necessario e
pieno rispetto delle decisioni del Governo Nazionale in relazione al progetto
dell’AV/AC approvato in via preliminare, non possa prescindere dalla
sottoposizione al Giudice competente della valutazione di legittimità della
procedura seguita, sia in ordine al procedimento espropriativo, sia in ordine
alla procedura di verifica degli impatti dell’opera sull’ambiente e sulle
attività produttive, sia, infine, in ordine alla conformità delle concessioni
alla disciplina comunitaria che impone la gara pubblica;
3) di ritenere che il Comune, anche in sintonia ed in piena
collaborazione con i Comuni limitrofi interessati dalla linea AV/AC, debba
sottoporre, mediante gli strumenti consentiti dall’Ordinamento giuridico, il
progetto definitivo , all’esame del Giudice Amministrativo, anche mediante la
presentazione di un ricorso al fine di valutare la legittimità degli atti di
approvazione del progetto definitivo AV/AC nonché di tutti gli atti connessi,
ed in particolare degli atti amministrativi che riguardano la procedura di
valutazione di impatto ambientale, quella di incidenza ambientale e la
valutazione ambientale strategica;
4) di esprimere l’indirizzo vincolante alla Giunta Comunale affinché la
stessa, in modo singolo o anche, se possibile, con ricorso collettivo con altri
Comuni disponibili, assuma la decisione
di impugnare di tutti gli atti amministrativi con i quali verrà approvato il
progetto definitivo dell’AV/AC e verrà dichiarata la pubblica utilità con
conseguente apposizione del vincolo espropriativo.
5) di invitare la Giunta Comunale all’assunzione, anche mediante gli uffici
competenti, di tutti gli atti necessari per dare adempimento al precedente
punto
Il consigliere Comunale
Luisa Galeoto
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Ed in merito al probabile esito che avrà questa mozione... ecco cosa ha scritto l'Arena.
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