Un altro suggerimento per i NUOVI Candidati Sindaci per le NUOVE elezioni del NUOVO Consiglio Comunale (che si terrà nel mese di Maggio 2014) e che riguarda il FINTO Recupero Ambientale ma VERA Discarica Siberie che sta diventando una BOMBA ECOLOGICA... "Se pensate che la Discarica sia il "BANCOMAT" del Comune da cui attingere soldi... scordatevelo, perchè - prima delle Elezioni - quella Discarica CHIUDE!!!!"
Oggi non ho voglia di scrivere e/o di perdere tempo a spiegare all'Assessore alle Discariche che... la Discarica Siberie potrebbe essere chiusa, per cui altre a riportare delle foto scattate ieri pomeriggio e questa mattina, oggi solo un "copia-incolla" di due sentenze, una del TAR del Veneto e una del Consiglio di Stato sempre relativa allo stesso oggetto.
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N. 00304/2010 REG.SEN.
N. 01685/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per
il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro
generale 1685 del 2009, proposto da:
Comune di Villafranca di Verona, rappresentato e difeso dagli avv. Nicola Avanzi, Giuliano Dalfini e Franco Zambelli con domicilio eletto presso lo studio dell’ultimo in Venezia-Mestre, via Cavallotti, 22;
Comune di Villafranca di Verona, rappresentato e difeso dagli avv. Nicola Avanzi, Giuliano Dalfini e Franco Zambelli con domicilio eletto presso lo studio dell’ultimo in Venezia-Mestre, via Cavallotti, 22;
contro
Regione Veneto, in persona del
Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Cecilia
Ligabue, Tito Munari e Ezio Zanon, domiciliata per legge in Venezia,
Cannaregio, 23;
nei confronti di
Comune di Verona, in persona del
sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
Comune di Zevio, in persona del sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
Comune di San Giovanni Lupatoto, in persona del sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
Comune di Povegliano Veronese, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Covri, con domicilio eletto presso Marco Borella in Venezia-Mestre, via Einaudi, 62
A.R.P.A.V. Padova, non costituita in giudizio;
Rope S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Pier Vettor Grimani, G. Paolo Sardos Alberini e Nicoletta Scaglia, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Venezia, S. Croce, 466/G;
Comune di Zevio, in persona del sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
Comune di San Giovanni Lupatoto, in persona del sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
Comune di Povegliano Veronese, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Covri, con domicilio eletto presso Marco Borella in Venezia-Mestre, via Einaudi, 62
A.R.P.A.V. Padova, non costituita in giudizio;
Rope S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Pier Vettor Grimani, G. Paolo Sardos Alberini e Nicoletta Scaglia, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Venezia, S. Croce, 466/G;
e con l'intervento di
ad adiuvandum:
Provincia di Verona, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Giuliano Dalfini e Franco Zambelli, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Venezia-Mestre, via Cavallotti, 22;
Provincia di Verona, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Giuliano Dalfini e Franco Zambelli, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Venezia-Mestre, via Cavallotti, 22;
per l'annullamento
della Delibera della Giunta
Regionale del Veneto n. 1115 del 28/4/2009, pubblicata sul B.U.R. il 19/5/2009;
nonché del parere n. 217 del 10.12.2008 della Commissione regionale V.I.A..
Visto il ricorso con i relativi
allegati;
Visti gli atti di costituzione in
giudizio della Regione Veneto, di Rope S.r.l.,e del Comune di Povegliano
Veronese ;
Visto l’atto l’intervento ad
adiuvandum della Provincia di Verona;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del
giorno 21/01/2010 il dott. Marco Morgantini e uditi per le parti i difensori
come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e
diritto quanto segue:
FATTO
Con il provvedimento impugnato:
è stato espresso giudizio
favorevole di compatibilità ambientale per l’avvio dei lavori di realizzazione
della discarica controllata per rifiuti non pericolosi destinata allo
stoccaggio di rifiuti non putrescibili da realizzarsi in località Caluri di Villafranca
di Verona, presentato dalla ditta Rope SrL;
è stato approvato l’intervento in
oggetto, secondo quanto prvisto dall’art. 23 della legge regionale n° 10 del
1999;
è stata rilasciata l’autorizzazione
integrata ambientale per l’avvio dei lavori dell’impianto di cui sopra.
DIRITTO
1. La Regione del Veneto e la
controinteressata eccepiscono l’inammissibilità del primo motivo di ricorso con
cui si censura la mancata partecipazione al procedimento da parte del Comune di
Povegliano Veronese.
Essi ritengono che dell’eventuale
pretermissione al procedimento poteva dolersi soltanto il Comune di Povegliano
Veronese, in quanto unico e solo titolare dell’interesse a non vedersi
pregiudicato dall’asserita mancata valutazione degli effetti ambientali del
progetto nel proprio territorio.
L’eccezione è infondata.
Infatti il progetto riguarda un
impianto individuato nel territorio del Comune di Villafranca di Verona. La
legittimazione ad agire si determina non con riferimento ai motivi di ricorso,
ma con riferimento all’oggetto del provvedimento impugnato e dunque la
legittimazione ad agire sussiste perché è riferito alla localizzazione di un
impianto nel territorio del Comune di Villafranca di Verona, ricorrente.
Il Comune di Villafranca di Verona
ha altresì interesse ad agire, perché vuole opporsi alla localizzazione sul
proprio territorio di un impianto che potrebbe comportare effetti
pregiudizievoli per l’ambiente.
Una volta radicati la
legittimazione e l’interesse ad agire, il ricorrente non incontra limiti in
ordine alle censure che possono essere proposte. Le censure possono vertere
anche sulla violazione di norme che hanno lo scopo di tutelare nel procedimento
soggetti terzi rispetto al ricorrente, perché comunque tali censure sono
funzionali al soddisfacimento dello specifico e proprio interesse del Comune di
Villafranca di Verona di ottenere l’annullamento del provvedimento impugnato.
2. Infondata è altresì l’eccezione
di irricevibilità/inammissibilità degli atti di intervento del Comune di
Povegliano Veronese e della Provincia di Verona.
Si tratta infatti di atti di
intervento non autonomi, ma dipendenti, che si limitano a sostenere le ragioni
già esposte dal Comune di Villafranca di Verona. Agli stessi non è applicabile
il termine decadenziale di 60 giorni di cui all’art. 21 della legge n° 1034 del
1971. Deve invece ritenersi, a mente dell'art. 40 r.d. n. 642 del 1907, che
l'intervento, avendo luogo nello stato in cui si trova la contestazione, possa
avvenire senza alcun onere di osservare termini di decadenza, tranne quello
implicito del passaggio in decisione della causa e salva la possibilità di
concedere un termine a difesa di chi intenda controbattere alla domanda di
intervento (così Consiglio di Stato , sez. IV, 23 gennaio 2002 , n. 391).
3. Nel merito il ricorso è fondato.
La stessa Regione Veneto riconosce
che il Comune di Povegliano Veronese non è stato coinvolto nel procedimento che
ha condotto all’adozione del provvedimento impugnato.
Al contrario il Comune di
Povegliano Veronese avrebbe dovuto partecipare al procedimento, con particolare
riferimento alla possibilità di esprimere il parere previsto dall’art. 17 della
legge regionale n° 10 del 1999, possibilità che invece è mancata.
Il Comune di Povegliano Veronese
rientra infatti nella definizione di Comune interessato ai sensi della lettera
m) dell’art. 2 della legge regionale n° 10 del 1999 ovverosia di Comune
interessato dall’impatto ambientale della discarica.
Infatti il parere della Commissione
Regionale V.I.A., che è stato approvato con il provvedimento impugnato,
individua (pagina 24 dell’allegato A alla D.G.R. n° 1115 del 28 Aprile 2009)
come territorio potenzialmente interessato dalla propagazione di inquinanti nel
sottosuolo quello delimitato da un raggio di 2 kilometri verso monte della
discarica rispetto alla direzione di deflusso della falda e da un raggio di 5
kilometri verso valle del sito.
Nella tabella (riportata nella
stessa pagina 24 dell’allegato A alla D.G.R. n° 1115 del 28 Aprile 2009) che
evidenzia i Comuni ricompresi in tale delimitazione è espressamente indicato il
Comune di Povegliano Veronese.
Il Comune di Povegliano Veronese
non è stato dunque messo nelle condizioni di partecipare al procedimento, in
contrasto con le disposizioni di cui alla legge regionale n° 10 del 1999.
Da tale vizio del procedimento
deriva l’illegittimità del provvedimento impugnato e l’accoglimento del
ricorso.
Restano assorbiti gli ulteriori
motivi di ricorso.
La complessità del procedimento
induce comunque a compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo
Regionale per il Veneto, Terza Sezione, definitivamente pronunciando sul
ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto annulla la delibera della
Giunta Regionale del Veneto n° 1115 del 28 Aprile 2009;
Compensa le spese e gli onorari di
giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia
eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera
di consiglio del giorno 21/01/2010 con l'intervento dei Magistrati:
Giuseppe Di Nunzio, Presidente
Marco Buricelli, Consigliere
Marco Morgantini, Primo
Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
|
IL
PRESIDENTE
|
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 02/02/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
.
.
NB: Se hanno intenzione di iniziare a scaricare rifiuti nel 2° lotto utilizzando questa strada (che sembra stiano costruendo) da far percorrere agli autocarri pieni di rifiuti... mi sa che ne vedremmo delle belle!!!
.
.
NB: Comunque... a me medesimo sembra che la "pancetta" sulla parete ovest del lotto 2, ora, sembra sia più evidente... e pertanto ho il vago sospetto - da paragnosta - che hanno fretta di andare a scaricare rifiuti nel 2° lotto, forse anche per riuscire a nascondere e/o almeno di tentare di impedire la nascita di un altro "Improvviso Collassamento".
.
.
N. 01445/2011REG.PROV.COLL.
N. 03430/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro
generale 3430 del 2010, proposto da:
Rope S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Raffaele Izzo e Gian Paolo Sardos Albertini, con domicilio eletto presso Raffaele Izzo in Roma, Lungotevere Marzio, 3;
Rope S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Raffaele Izzo e Gian Paolo Sardos Albertini, con domicilio eletto presso Raffaele Izzo in Roma, Lungotevere Marzio, 3;
contro
Comune di Villafranca di Verona, in
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso
dagli avv. Nicola Avanzi e Giuliano Dalfini, con domicilio eletto presso
Barbara Piccini in Roma, Circonvallazione Clodia, 29;
Provincia di Verona, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Giuliano Dalfini e Barbara Piccini, con domicilio eletto presso Barbara Piccini in Roma, Circonvallazione Clodia, 29;
Comune di Povegliano Veronese, rappresentato e difeso dagli avv. Marcello Clarich e Alessandra Rigobello, con domicilio eletto presso Marcello Clarich in Roma, piazza di Montecitorio, 115;
Provincia di Verona, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Giuliano Dalfini e Barbara Piccini, con domicilio eletto presso Barbara Piccini in Roma, Circonvallazione Clodia, 29;
Comune di Povegliano Veronese, rappresentato e difeso dagli avv. Marcello Clarich e Alessandra Rigobello, con domicilio eletto presso Marcello Clarich in Roma, piazza di Montecitorio, 115;
nei confronti di
Regione Veneto, in persona del
Presidente pro tempore della Giunta Regionale, (appellante incidentale
autonoma); rappresentata e difesa dagli avv.ti Andrea Manzi, Tito Munari ed Ezio
Zanon, con domicilio eletto presso Andrea Manzi in Roma, via Federico
Confalonieri, 5
Comune di Verona, Comune di Zevio, Comune di San Giovanni Lupatoto, Arpav di Padova;
Comune di Verona, Comune di Zevio, Comune di San Giovanni Lupatoto, Arpav di Padova;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. VENETO -
VENEZIA: SEZIONE III n. 00304/2010, resa tra le parti, concernente GIUDIZIO DI
COMPATIBILITÀ AMBIENTALE PER AVVIO LAVORI DI REALIZZAZIONE DISCARICA RIFIUTI
NON PERICOLOSI
Visti il ricorso in appello e i
relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in
giudizio di Comune di Villafranca di Verona, di Provincia di Verona ,di Comune
di Povegliano Veronese e di Regione Veneto;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del
giorno 16 novembre 2010 il Cons. Francesco Caringella e uditi per le parti gli
avvocati Izzo, Sardos Albertini, Dalfini, Clarich e Manzi;
Ritenuto e considerato in fatto e
diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il presente giudizio trae
origine dall’impugnazione del provvedimento con il quale la Regione Veneto ha
espresso giudizio favorevole di compatibilità ambientale per l’avvio dei lavori
di realizzazione della discarica controllata per rifiuti non pericolosi
destinata allo stoccaggio di rifiuti non putrescibili da realizzarsi in
località Caluri di Villafranca di Verona, su progetto presentato dalla ditta
Rope SrL pervenendo al rilascio dell’ autorizzazione integrata ambientale per
l’avvio dei lavori.
2.Con la sentenza appellata i Primi
Giudici hanno accolto il ricorso proposto dal Comune di Villafranca di Verona
reputando fondata la censura con la quale era stato dedotto il vizio di omessa
partecipazione al procedimento del Comune di Povegliano Veronese.
3. Rope s.r.l. e la Regione Veneto
propongono rispettivamente appello principale ed appello incidentale autonomo.
Resiste la parte originariamente
ricorrente. Si sono altresì costituiti in giudizio la Provincia di Verona ed il
Comune di Povegliano Veneto.
4. Si deve in via preliminare
disporre l’estromissione dal giudizio della Provincia di Verona e del Comune di
Povegliano Veneto. Dall’esame degli atti di causa si evince, infatti, che si
tratta di soggetti che deducono una lesione diretta della rispettiva sfera
giuridica che avrebbe legittimato la proposizione di ricorso autonomo in prime
cure. Ne deriva, in ossequio ad un principio giurisprudenziale consolidato,
l’inammissibilità dell’intervento adesivo spiegato in primo grado da parte di
soggetto legittimato alla proposizione dei ricorso autonomo in contrasto con la
regola ermeneutica secondo cui l'intervento "ad adiuvandum" può
essere proposto nel processo amministrativo solo da un soggetto titolare di una
posizione giuridica collegata o dipendente da quella del ricorrente in via
principale e non anche da soggetto che sia portatore di un interesse che lo
abilita a proporre ricorso in via principale.
5. Gli appelli sono nel merito
infondati.
5.1. Non merita positiva
valutazione, in primo luogo, il motivo d’appello con il quale si contesta il
difetto di legittimazione del Comune di Villafranca a dedurre la censura tesa a
stigmatizzare l’omessa partecipazione al procedimento del Comune di Povegliano
nell’assunto che solo il soggetto pretermesso possa dolersi della frustrazione
delle regole procedimentali perpetrata ai suoi danni. A confutazione
dell’assunto del ricorrente si deve osservare, in prima battuta, che il
disposto dell’articolo 8, ultimo comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241,
laddove riserva al soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista la
legittimazione a fare valere la violazione non si riferisce, sul piano
letterale e sul versante teleologico, al soggetto vittima dell’omissione ma al
soggetto portatore dell’interesse sostanziale coinvolto dall’esercizio del
potere, come tale titolato a fare valere la violazione delle regole procedurali
che possa riflettersi negativamente sulla sua sfera giuridica a seguito di
determinazione finale frutto di una non ottimale gestione della procedura.
Si intende, in altri termini,
osservare che le regole procedimentali, ivi compresa quella che disciplina la
comunicazione dell’avvio del procedimento, sono volte in via diretta alla
tutela degli interessi di tutti i soggetti titolari di una posizione sostanziale
differenziata e qualificata che possa essere negativamente incisa dal non
corretto esercizio del potere autoritativo. Applicando tali coordinate al caso
di specie, si deve concludere nel senso della legittimazione a dedurre il vizio
in parola anche in capo al Comune di Villafranca, titolare dell’interesse
qualificato a fare valere i vizi procedimentali atti ad inficiare il
provvedimento finale che ha autorizzato la localizzazione di un impianto nel
territorio del Comune di Villafranca di Verona con atto potenzialmente
suscettibile di arrecare effetti pregiudizievoli per l’ambiente e l’integrità
dei valori del territorio comunale .
Va in ogni caso soggiunto che nella
specie la parte originariamente ricorrente non aveva dedotto il mero profilo
dell’omessa comunicazione di avvio del procedimento ma il più significativo
profilo della violazione della prescrizione di cui all’art. 2 della legge
regionale n. 10/1999, che attribuisce ai Comuni interessati il compito di
formulare il parere di cui al’comma 2 dell'articolo 5 del DPR 12 aprile 1996 ed
all’art. 17 della legge regionale n. 10/1999 nonché delle norme (vedi in
particolare gli artt. 19 bis e 23 della medesima normativa regionale) che
contemplano l’integrazione della composizione della Commissione VIA con l’inserimento
dei rappresentanti dei Comuni interessati.
Da tale premessa deriva il duplice
corollario della conferma della legittimazione del Comune di Villafranca a
lamentarsi di violazioni di portata sostanziale che hanno inciso negativamente
sulla decisione finale e, soprattutto, dell’irrilevanza, in chiave sanante, del
dato dell’effettiva formulazione di osservazioni nel corso del procedimento da
parte del Comune di Povegliano.
5.2. E’ del pari infondato il
motivo di ricorso con cui entrambe le parti appellanti contestano la
correttezza dell’iter argomentativo all’esito del quale il Primo Giudice è
pervenuto alla conclusione della qualificazione del Comune di Povegliano Veneto
alla stregua di Comune interessato ai sensi della legge regionale n. 10/1999.
Si deve prendere le mosse dal
combinato disposto degli artt. 2, 9 e 13 della legge regionale in parola.
L’art. 2, alla lettera m, qualifica
come Comuni interessati quelli nel cui territorio viene localizzato l'impianto,
opera o intervento, nonché gli eventuali altri comuni interessati dagli impatti
ambientali, come individuati nel SIA ai sensi degli articoli 9 e 13, ai quali
spetta esprimere il parere di cui al comma 2 dell'articolo 5 del DPR 12 aprile
1996. L’art. 9, a sua volta, stabilisce, per quello che qui rileva, che il SIA
ha carattere interdisciplinare e deve contenere almeno le informazioni relative
all’individuazione dei comuni e delle province interessati di cui alle lettere
m) ed n) del comma 1 dell'articolo 2. L’art. 13, infine, stabilisce che, entro
sessanta giorni dal ricevimento della domanda di cui agli articoli 10, 11 o 12,
la struttura competente per la VIA provvede all'esame formale della
documentazione presentata, esprimendosi, tra l’altro, in ordine
all'individuazione dei comuni, delle province ed eventualmente degli enti di
gestione delle aree naturali protette interessati, per l'espressione del parere
di cui al comma 2 dell'articolo 5 del DPR 12 aprile 1996;
La Sezione osserva che la nozione
di soggetto interessato sancita dal combinato disposto fin qui passato in
rassegna vada ricostruita, sulla base del parametro prognostico della
potenziale dannosità della realizzazione dell’intervento. A sostegno
dell’assunto pone la considerazione, coerente con il principio comunitario di
precauzione volto ad una tutela dei valori ambientali di tipo preventivo e
cautelativo, che la ratio dell’apporto dei soggetti interessati è
proprio incentrata sulla necessità di consentire agli stessi, sulla scorta
degli strumenti prima delineati, di effettuare le valutazioni e formulare le
proposte volte ad azzerare o limitare la potenzialità dannose sottese
all’intervento oggetto della procedura. In ultima analisi, il concetto di
impatto ambientale, costituendo un prius abilitante il soggetto
interessato a partecipare alla procedura, va decifrato in base ad un parametro
prognostico di potenzialità dannosa.
Dall’analisi degli atti del
procedimento si ricava che, sia alla stregua dello studio SIA che alla luce
degli altri contributi istruttori, sussistesse il rischio potenziale di
pregiudizio idoneo a giustificare l’attribuzione al Comune di Povegliano della
qualifica di Comune interessato ai sensi della lettera m) dell’art. 2 della
legge regionale n° 10 del 1999 dall’impatto ambientale della discarica, con le
conseguenze di cui si è precedentemente detto.
Il Giudice di prime cure ha
correttamente evidenziato che il parere della Commissione Regionale V.I.A., che
è stato approvato con il provvedimento impugnato, individua (pagina 24
dell’allegato A alla D.G.R. n° 1115 del 28 Aprile 2009) come territorio
potenzialmente interessato dalla propagazione di inquinanti nel sottosuolo
quello delimitato da un raggio di 2 chilometri verso monte della discarica
rispetto alla direzione di deflusso della falda e da un raggio di 5 chilometri
verso valle del sito. Nella tabella (riportata nella stessa pagina 24
dell’allegato A alla D.G.R. n° 1115 del 28 aprile 2009) che evidenzia i Comuni
ricompresi in tale delimitazione è espressamente indicato il Comune di
Povegliano Veronese in ragione dell’ubicazione nel suo territorio di due pozzi
a valle del sito prescelto per l’impianto.
Quel che più conta è che sia lo
studio di impatto ambientale che, soprattutto, il parere reso dalla Commissione
VIA non hanno escluso in radice la sussistenza di un potenziale rischio di
pregiudizio correlato all’ubicazione del territorio nell’area critica in
quanto, pur in un quadro generale volto a minimizzare la portata del potenziale
vulnus, hanno evidenziato la sussistenza di rischi legati a situazioni
eccezionali. Si ponga mente, in particolare, al passaggio contenuto a pagina 25
del parere in cui si evidenza la sussistenza di una ridotta – e quindi
evidentemente non esclusa- possibilità di contaminazione della falda freatica
da parte del percolato.
Risulta, in definitiva, acclarato
che il mancato riconoscimento, in capo al Comune di Povegliano Veronese della
qualifica di Comune interessato ha impedito allo stesso di fornire gli apporti
qualificati previsti dalla legislazione regionale, al fine di valutare l’adeguatezza
delle misure indicate e di formulare le proposte all’uopo necessarie al fine di
fronteggiare il potenziale pregiudizio derivante dall’installazione di una
discarica per rifiuti in un’area considerata sensibile, alla stregua dei
parametri stabiliti dal D.G.R. n° 1115 del 28 aprile 2009, per due punti di
prelievo ai quali attinge l’ente locale in esame per conseguire le necessarie
risorse idriche.
6. Le considerazioni che precedono
impongono la reiezione degli appelli
Sussistono, tuttavia, giusti motivi
per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale (Sezione Quinta)
definitivamente pronunciando sugli
appelli , come in epigrafe proposti,
li respinge .
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia
eseguita dall'autorità amministrativa.Così deciso in Roma nella camera di
consiglio del giorno 16 novembre 2010 con l'intervento dei magistrati:
Pier Giorgio Trovato, Presidente
Gianpiero Paolo Cirillo,
Consigliere
Marco Lipari, Consigliere
Francesco Caringella, Consigliere,
Estensore
Roberto Chieppa, Consigliere
L'ESTENSORE
|
IL PRESIDENTE
|
|
DEPOSITATA IN
SEGRETERIA
Il 08/03/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
..
Visto che il Comune di Villafranca dopo aver vinto sia al TAR Veneto che anche al Consiglio di Stato contro un'altra Discarica, ricordando che con la Delibera di Giunta Comunale n° 156 del 31.10.2013 avente il seguente
oggetto: "RICORSO AVANTI
AL TAR VENETO AVVERSO DELIBERA G.R.V. N. 1251 DEL 16.07.2013 - DISCARICA
SIBERIE - INCARICO AVV. NICOLA AVANZI DEL FORO DI VERONA"... il Sindaco di Villafranca ha deciso (di tentare) di fermare la Discarica Siberie e/o almeno di impedire sia la triplicazione dei valori dell'eluato che la riclassificazione da Discarica per rifiuti non pericolosi e non putrescibili in.... Discarica a basso contenuto organico o biodegradabile...
.
... mi sia permesso di scrivere un altro suggerimento per i NUOVI Candidati Sindaci per le NUOVE elezioni del NUOVO Consiglio Comunale (che si terrà nel mese di Maggio 2014) e che riguarda il FINTO Recupero Ambientale ma VERA Discarica Siberie che sta diventando una BOMBA ECOLOGICA... "Se pensate che la Discarica sia il "BANCOMAT" del Comune da cui attingere soldi... scordatevelo, perchè - prima delle Elezioni - quella Discarica CHIUDE!!!!"
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