IMPOSTA REGIONALE SULLE EMISSIONI SONORE DEGLI AEROMOBILI (IRESA): ANCHE PER IL 2013 NIENTE TRIBUTO. UNA DECISIONE INCONCEPIBILE E SCIAGURATA... E ora, visto questo risultato, sono curioso di vedere che farà il Comune di Sommacampagna!!!! Niente!!!

Era giovedi 13 Settembre 2012, quando pubblicai questo messaggio: "AAA Cercasi Consigliere Regionale per presentare una Mozione al Consiglio Regionale del Veneto, avente ad oggetto: "I.R.E.S.A. - Imposta Regionale Emissioni Sonore Aeromobili" - "La Regione faccia pagare a chi inquina il risanamento acustico e ambientale". Se il comune di Sommacampagna si muovesse e trovasse un Consigliere Regionale disposto a presentare la "mozione" qualcosa si muoverebbe o no?".
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Allegata a quel messaggio c'era una "proposta di mozione" che inviai ad un Consigliere Regionale che poi in data 17 Settembre 2012, il Consigliere: Pettenò, ebbe a presentare la con questo oggetto: "LA GIUNTA SI ATTIVI IMMEDIATAMENTE PER APPLICARE L’IMPOSTA REGIONALE SULLE EMISSIONI SONORE DEGLI AEROMOBILI".
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Il testo di questa mozione presentata in Regione, mi è arrivata di nuovo ieri sera quando ho ricevuto una mail che mi segnalava che... non solo la mozione non è stata accolta... ma che l'I.R.E.S.A. - Imposta Regionale Emissione Sonore Aeromobili, nella Regione Veneto... nemmeno per il 2013 veniva applicata.
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Allegato alla e_mail c'era anche questo estratto dell'articolo 3 della Legge Finanziaria Regionale, che ha questo oggetto: "Sospensione dell'Applicazione dell'Imposta Regionale sulle Emissioni Sonore degli Aeromobili".
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Quanto ieri sera ho appreso che l'IRESA non veniva applicata, devo ammettere che è stata un'amara sorpresa visto quello che avevo letto in questo articolo: "Aeromobili: Regioni su imposta per emissioni sonore (Iresa)" pubblicato sul sito web "REGIONI.IT - Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome" in cui si legge questo:
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La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella riunione del 6 dicembre ha approvato un documento sull’Iresa (Imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili).
Il documento integrale è stato pubblicato nella sezione “Conferenze” del sito www.regioni.it . Di seguito si riporta il testo senza lo schema-tipo di proposta di legge regionale
Al fine di favorire uniformità di disciplina nelle regioni ordinarie ed evitare che elementi operativi o di dettaglio possano condurre a discriminazioni tra le diverse regioni, vengono condivisi i seguenti punti inerenti l’applicazione dell’IRESA da recepire nelle diverse legislazioni regionali:
1) Limitazione delle classi di rumorosità in base ai tre macro scaglioni previgenti con declinazione del terzo scaglione in funzione dei miglioramenti tecnologici intervenuti, per uniformità su tutto il territorio nazionale. Individuazione delle categorie di aeromobili da esentare dal pagamento.
2) La riscossione dell’imposta avverrà necessariamente tramite le società di gestione aeroportuale in quanto non appaiono percorribili alternative efficaci e sostenibili dal punto di vista operativo e gestionale. Il pagamento dell’IRESA viene quindi effettuato da parte del contribuente (soggetto passivo) a favore delle società di gestione dei servizi aeroportuali che provvede periodicamente al riversamento alla Regione. In parallelo ai flussi finanziari le società di gestione aeroportuale trasmettono alla Regione, a partire dal 2013, i flussi dei dati (eventi, anagrafica soggetti passivi, anagrafica aeromobili) necessari al controllo da parte della Regione stessa.
Per quanto concerne le aliquote applicabili si rinvia alle decisioni delle singole regioni nei limiti dei range e nel rispetto di quanto fissato all’art. 8 del d.lgs. 68/2011 che individua l’IRESA tra i tributi propri regionali; tali previsioni rientrano più propriamente nell’ambito dell’autonomia di entrata e di spesa riconosciuta a ciascuna Regione.
Dal punto di vista operativo, le società di gestione dei servizi aeroportuali trasmettono i flussi periodici dei dati richiesti dalle Regioni necessari per l’applicazione del tributo, quali parametri, anagrafiche ed estremi dell’evento di decollo/atterraggio (ad es. data, ora, tipo velivolo con rumorosità e conseguente classe di rumorosità, riferimento identificativo del volo, vettore). Le medesime società di gestione aeroportuale provvedono a riversare le relative riscossioni a cadenza periodica (tre, quattro o al massimo sei mesi).
Tutte le disposizioni attuative (sia quelle condivise che quelle che le singole regioni implementeranno) devono rispondere anche alle disposizioni dello Statuto del contribuente in relazione alla decorrenza dell’applicabilità dell’imposta, dei relativi adempimenti e anche in relazione alle direttive relative ai contribuenti esteri.
Si riporta in allegato lo schema-tipo di proposta di legge regionale con tabella allegata.
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E ora, visto questo risultato, sono curioso di vedere che farà il Comune di Sommacampagna per ottenere l'applicazione dell'IRESA!!!!
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Niente!!!

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