VIA VAS AIA - CONSIGLIO DI STATO – 19 marzo 2012 - VIA, VAS E AIA – Studio di Impatto Ambientale – Artt. 5 e 22 d.lgs. n. 152/2006 – Funzione e contenuti – Grado di completezza ed articolazione – Effetti ambientali del progetto – Dialettica procedimentale tra proponente e amministrazione – Art. 10 d.lgs. n. 152/2006 – Novella ex d.lgs. n. 128/2010 – Coordinamento tra le procedure di VIA e AIA – Mantenimento della diversità di funzione – Art. 4, c. 4, lett. b) e c) e art. 6, c. 13 d.lgs. n. 152/2006.
Ieri ho scritto questo messaggio: "Quando... "l'è peso el tacon del buso". Inutile che continuate a riparare i danni che create. Finchè potrò combattere... questa discarica non la riaprirete mai. Dalla settimana prossima inizia una nuova guerra, stavolta contro INUOVI (mentre GLIEX fanno finta di non vedere)".
Ma oggi, come ieri, non ho tempo di occuparmi dell'ex Cava Siberie, perchè devo occuparmi dello S.I.A. della V.I.A., dell'Aeroporto di Treviso e pertanto, nel frattempo, leggetevi quanto pubblicato su Ambiente Diritto dove ho trovato questa Sentenza.
VIA VAS AIA - CONSIGLIO DI STATO – 19 marzo 2012
VIA VAS AIA - CONSIGLIO DI STATO – 19 marzo 2012
VIA, VAS E AIA – Studio di Impatto Ambientale – Artt. 5 e 22 d.lgs. n. 152/2006 – Funzione e contenuti – Grado di completezza ed articolazione – Effetti ambientali del progetto – Dialettica procedimentale tra proponente e amministrazione – Art. 10 d.lgs. n. 152/2006 – Novella ex d.lgs. n. 128/2010 – Coordinamento tra le procedure di VIA e AIA – Mantenimento della diversità di funzione – Art. 4, c. 4, lett. b) e c) e art. 6, c. 13 d.lgs. n. 152/2006.
N. 01541/2012REG.PROV.COLL.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6485 del 2011, proposto
dalla S.r.l. Transeco, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dagli avvocati Ernesto Sticchi Damiani e Michele Conte,
con domicilio eletto presso Studio Bdl in Roma, via Bocca di Leone, 78;
contro
la Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Tiziana T. Colelli, con
domicilio eletto presso la Delegazione della Regione Puglia in Roma, via
Barberini, 36;
la Provincia di Brindisi, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Mariangela Carulli, con domicilio eletto presso Francesco Segreto in Roma, via dei Gracchi, 151;
l’Arpa Puglia, non costituita nel presente grado del giudizio;
la Provincia di Brindisi, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Mariangela Carulli, con domicilio eletto presso Francesco Segreto in Roma, via dei Gracchi, 151;
l’Arpa Puglia, non costituita nel presente grado del giudizio;
nei confronti di
il Comune di Brindisi, non costituito nel presente grado del
giudizio;
l’Azienda Sanitaria Locale Brindisi, non costituita nel presente grado del giudizio;
l’Azienda Sanitaria Locale Brindisi, non costituita nel presente grado del giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. PUGLIA - SEZIONE STACCATA DI LECCE:
SEZIONE I n. 957/2011, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia
e della Provincia di Brindisi;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 marzo 2012 il
consigliere di Stato Maurizio Meschino e uditi per le parti l’avvocato Ernesto
Sticchi Damiani, l’avvocato Matassa per delega dell’avvocato Colelli, e
l’avvocato Carulli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Nel 1998 la società Silta - al fine della realizzazione di
una discarica (in agro di Brindisi, località Autigno) - riceveva dalla Regione
Puglia un parere di compatibilità ambientale, poi decaduto per l’inutile decorso
del termine per i lavori, ottenendo una nuova determinazione V.I.A. favorevole
con il provvedimento n. 6 del 14 gennaio 2005 adottato dal Dirigente del settore
ecologia della Regione Puglia.
Il procedimento subiva un arresto per la mancata integrazione
documentale da parte della società interessata, a seguito della entrata in
vigore medio tempore di una nuova normativa (ordinanza del Commissario
delegato per l’emergenza ambientale nella Regione Puglia, n. 36 del 10 novembre
2005), venendo nuovamente attivata la procedura autorizzatoria mediante
autorizzazione integrata ambientale ai sensi del d.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59,
(“Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e
riduzione integrate dell'inquinamento”).
L’efficacia della V.I.A. di cui al precedente provvedimento n. 6
del 2005 veniva poi prorogata di tre anni dalla Regione Puglia, con
determinazione dirigenziale n. 967 del 19 dicembre 2008, in riscontro alla
richiesta di proroga inoltrata nel frattempo dalla società istante accompagnata
da perizia giurata, di data 11 agosto 2008, attestante il non mutamento
nell’ambiente circostante rispetto alle autorizzazioni precedenti.
Nell’ambito poi della conferenza di servizi convocata per il
rilascio dell’A.I.A., emergevano perplessità, prospettate dal Comune di Brindisi
e dall’ARPA Puglia (con note del 27 gennaio 2010), per l’adiacenza alla nuova
discarica di altre discariche, e in particolare quella comunale per RSU di
Brindisi (in località Autigno), che venivano condivise dall’Ufficio inquinamento
della Regione Puglia in ragione della confluenza dei flussi di falda tra le due
discariche, in contrasto con le disposizioni del decreto legislativo 13 gennaio
2003, n. 36 (“Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche
di rifiuti”), venendo infine rimessa la questione al Comitato regionale per
la V.I.A.
In data 29 marzo 2010, seguiva la comunicazione della Regione
Puglia (prot. n. 4579) di avvio del procedimento in autotutela per
l’annullamento del provvedimento n. 6 del 2005, e, quindi, la nota della
medesima Regione di sospensione del procedimento per il rilascio dell’A.I.A.
Nella citata comunicazione di avvio si rappresentava che,
persistendo la volontà di realizzare l’impianto, sarebbe stato necessario
attivare una nuova procedura di V.I.A. dovendo produrre il proponente un nuovo
Studio di Impatto Ambientale (SIA) “nel quale venga compiutamente e
correttamente descritto lo stato dei luoghi e vengano valutati gli impatti
cumulativi di tutte le attività ambientalmente rilevanti attualmente presenti
nell’area di interesse”, tenendo altresì conto “delle ulteriori criticità
segnalate dall’ARPA PUGLIA con lettera del 27 gennaio 2010 e del mutato quadro
di riferimento programmatico relativamente ad esempio alle previsioni di
localizzazione individuate nel Piano Regionale dei Rifiuti Speciali”.
Pervenute le osservazioni del proponente, la Regione Puglia
adottava il provvedimento n. 7866 dell’11 giugno 2010, con il quale si riteneva
“che per l’intervento in discussione debba essere attivata una nuova
procedura di V.I.A.”
2. La S.r.l. Transeco, succeduta il 24 ottobre 2008 alla società
Silta (in seguito “ricorrente”), con il ricorso n. 1440 del 2010 proposto al
Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, ha chiesto l’annullamento:
- della nota della Regione Puglia – Area politiche per
l’ambiente, le reti e la qualità urbana, ufficio programmazione V.I.A., AOO 089
dell’11 giugno 2010, n. 7866;
- del parere del Comitato regionale di V.I.A. reso nella seduta
del 7 giugno 2010;
- della nota della Regione Puglia – Area politiche per
l’ambiente, le reti e la qualità urbana, ufficio programmazione V.I.A. e
politiche energetiche, AOO 089 del 29 marzo 2010, n. 4579;
- della nota della Regione Puglia – Area politiche per
l’ambiente, le reti e la qualità urbana, Servizio ecologia, ufficio inquinamento
e grandi impianti, AOO 089 del 17 marzo 2010, prot. n. 4107.
3. Il TAR, con la sentenza n. 957 del 2011, ha respinto il
ricorso compensando tra le parti le spese del giudizio.
4. Con l’appello in epigrafe, la società ha chiesto
l’annullamento della sentenza di primo grado, con domanda cautelare di
sospensione dell’esecutività.
La domanda cautelare è stata respinta con l’ordinanza 14
dicembre 2011, n. 5486.
5. All’udienza del 6 marzo 2012 la causa è stata trattenuta per
la decisione.
DIRITTO
1. Con la sentenza gravata, n. 957 del 2011, il TAR per la
Puglia, Lecce, sezione prima, ha respinto il ricorso, n. 1440 del 2010, proposto
avverso i provvedimenti della Regione Puglia con i quali si è disposta
l’attivazione di una nuova procedura di V.I.A. per la realizzazione di una
discarica, in esercizio di autotutela rispetto al precedente provvedimento, n. 6
del 2005, recante determinazione di V.I.A. favorevole.
2. Nell’appello si richiama, anzitutto, che la motivazione
determinante posta a base dei provvedimenti impugnati consiste nell’asserita
mancanza, nella precedente procedura di VIA, della valutazione degli effetti
cumulativi collegati alla presenza della discarica comunale in Autigno, sulla
base del presupposto che la società appellante non avrebbe mai rappresentato
negli studi SIA l’esistenza di quella discarica.
Si censura quindi la sentenza impugnata per i motivi che
seguono:
- per non avere ritenuto che la presenza della discarica
comunale era stata localizzata negli studi SIA del 1998 e del 2004, con la
conseguente illegittimità dei provvedimenti impugnati per l’indebito
collegamento ivi fatto tra la detta ipotetica mancanza e l’assenza di
valutazione degli effetti cumulativi;
- per avere affermato che il citato studio SIA sarebbe stato
carente per non avere eseguito una “prima valutazione” degli impatti
dell’intervento sulle principali matrici ambientali, ciò che sarebbe richiesto,
ad avviso del primo giudice, dall’art. 22, commi 3 e 5, del d.lgs. 3 aprile
2006, n. 152 (codice dell’ambiente), mentre sia in questa normativa che in
quella successiva di cui ai d.lgs. n. 4 del 2008 e n. 128 del 2010 (di modifica
e integrazione del d.lgs. n. 152 del 2006), così come nell’Atto di indirizzo in
materia di VIA di cui al d.P.R. 12 aprile 2006, nonché nella legge regionale n.
11 del 2001, a carico del privato è prevista la sola valutazione degli impatti
ambientali propri del progetto e non dei possibili effetti cumulativi che è
richiesta alla sola Amministrazione pubblica;
- lo studio SIA del 1998, rinnovato e integrato nel 2004 e nel
2008, risulta conforme alle prescrizioni della normativa, indica la presenza
della discarica comunale ed esclude inoltre, pur sinteticamente, ogni effetto di
interferenza con l’ambiente dell’impianto progettato precisando la sua
destinazione al trattamento di rifiuti non pericolosi, come confermato nella
relazione tecnica allegata, così venendo dimostrata, infine, l’inesistenza di
ogni effetto cumulativo;
- ne consegue che alla rinnovazione della procedura di VIA si
sarebbe dovuto procedere soltanto in caso di contestazione delle indicazioni
progettuali da parte delle Amministrazioni, non per la mera eventualità di
effetti cumulativi, ma per una effettiva situazione di pericolo, potendo
comunque la verifica della non interferenza ambientale confluire nella procedura
AIA, in atto sospesa, in quanto volta alla verifica delle caratteristiche
gestionali degli impianti, così da verificare in tale ambito problemi in ipotesi
trascurati in sede di VIA non incorrendo nel divieto di aggravamento
procedurale;
- in questo quadro il TAR ha anche errato nel ritenere
sufficiente, per la rinnovazione del procedimento in autotutela ai sensi
dell’art. 21-nonies della legge n. 241 del 1990, da un lato, il mero
accertamento cartolare sulla mancanza di determinate informazioni, in assenza di
un vero o anche potenziale pericolo verificato dall’Amministrazione (che questa
avrebbe dovuto riscontrare dalla documentazione in suo possesso ai sensi
dell’art. 18 della medesima legge “241”) e, dall’altro, la sopravvenienza di una
situazione di grave inquinamento collegata alla discarica comunale, affermando
la irrilevanza al riguardo della perizia giurata prodotta nel 2008 sul non
mutamento del contesto ambientale, ma così trascurando la marginalità di tali
eventi rispetto a quanto asseverato nella detta perizia sulla qualità
tecnologica dell’impianto progettato;
- ciò consente anche di superare le problematiche relative ai
flussi di falda, considerata l’accertata non interferenza ambientale
dell’impianto, di trattamento inoltre di rifiuti non pericolosi, e comunque che,
a fronte delle prescrizioni di monitoraggio delle acque date dall’ARPA Puglia
con la nota del 27 gennaio 2010, la conferenza di servizi, prima di ogni
iniziativa di autotutela sulla VIA, avrebbe dovuto disporre di conseguenza
attraverso le necessarie verifiche e impartendo le connesse prescrizioni sulla
gestione dell’impianto, peraltro già dettate con il decreto di VIA come
riconosciuto dall’ARPA nella medesima nota.
3. Le censure così riassunte sono infondate per i motivi che
seguono.
3.1. L’affermazione del primo giudice (per cui lo Studio di
Impatto Ambientale, da redigere ai fini del procedimento di VIA, deve contenere
“una prima valutazione in ordine agli impatti che…l’intervento è idoneo ad
arrecare sulle principali matrici ambientali”) è corretta e condivisibile, alla
luce della definizione della funzione e dei contenuti del SIA di cui al d.lgs.
n. 152 del 2006 (in particolare articoli 5 e 22 e allegato VII).
E’ previsto infatti, in sintesi, che lo Studio: a) integra il
progetto definitivo; b) deve contenere i dati sui “principali impatti
sull’ambiente” provocati dalla realizzazione e gestione dell’impianto,
l’analisi degli “impatti negativi rilevanti” e le misure previste per il
monitoraggio, in particolare descrivendo “le componenti dell’ambiente” su
cui il progetto può avere impatto importante, in riferimento, per i probabili
impatti rilevanti “alla popolazione, alla fauna e alla flora, al suolo,
all’acqua…”, considerati tali impatti in quanto “diretti ed eventualmente
indiretti, secondari, cumulativi, a breve, medio e lungo termine, permanenti e
temporanei, positivi e negativi”.
Dalla normativa emerge dunque con chiarezza che lo Studio deve
avere un notevole grado di completezza e articolazione, in quanto integrante la
fase progettuale definitiva e, soprattutto, perché volto ad individuare gli
effetti ambientali del progetto, inclusi i possibili effetti “cumulativi”, con
la specificazione sopra vista, conseguibile soltanto con una “prima valutazione”
degli effetti stessi che non può che spettare a chi propone l’opera, ne indica i
contenuti e ne assume con ciò la conoscenza dei potenziali effetti ambientali,
attivando una dialettica procedimentale nel cui ambito dovrà poi
l’Amministrazione assumere, a sua volta, la responsabilità di valutare quanto le
è stato prospettato (come previsto dall’art. 25 del medesimo d.lgs. n. 152 del
2006).
3.2. In questo quadro è altresì corretto ritenere che tali
caratteristiche del SIA non risultano nella specie soddisfatte, poiché:
- nel testo del 1998, citata la discarica di RSU da realizzare a
servizio del bacino BR1 “a 500 m” da quella in progetto, ci si limita invero
alla indicazione di effetti cumulativi “del tutto trascurabili” di “impatto
negativo sull’ecosistema idrogeologico da parte della discarica in progetto, in
quanto si tratta di impianti di stoccaggio controllati”(pag. 4), potendosi
prevedere “impatti ambientali di limitata importanza”durante la fase di
realizzazione e gestione dell’impianto (pag. 17);
- nel testo del 2004, stante la discarica comunale in esercizio
ed essendo stata accertata nel frattempo la contaminazione della falda
(relazione del CTU alla Procura di Brindisi, pag. 47), si considera che “la
particolare tipologia dell’intervento è sicuramente poco impattante nei
confronti delle componenti ambientali”, presentandosi “il contesto di
allocazione dell’opera…in grado di reagire positivamente ad eventuali impatti…”
(pag. 53, 54), non si citano possibili interferenze quanto alla qualità delle
acque (pag. 72) e, a conclusione della parte dedicata allo “ambiente idrico”
(paragrafo 4.3.) si afferma che “Per quanto riguarda la verifica della
vulnerabilità della falda acquifera, in relazione a quanto rilevato, non
sussistono particolari controindicazioni, si trova sufficientemente distante dal
fondo dell’impianto di discarica e le oscillazioni della falda freatica sono
così modeste da non alterare le condizioni idrogeologiche attuali”, fermo, si
precisa, l’impegno ad un continuo monitoraggio;
- nella perizia giurata dell’11 agosto 2008, presentata a
supporto della richiesta di proroga della VIA, citato in via generale il dato
della ubicazione del terreno destinato alla discarica “all’interno di un più
vasto comprensorio di cave, alcune delle quali attive ed altre utilizzate come
discariche di rifiuti”, si afferma la permanente ‘validità’ delle conclusioni
già tratte con il SIA, “non essendo intervenuti mutamenti del contesto
ambientale, territoriale e sistemico di riferimento dello studio”.
3.3. In questo quadro non può dirsi dunque che la sola citazione
dell’esistenza della discarica comunale e la sintetica valutazione di non
interferenza ambientale dell’impianto progettato, esposte nel SIA, siano
risultate - pur nella precisazione degli interventi tecnici ritenuti idonei per
la protezione dello stoccaggio- sufficienti a sostituire la valutazione degli
impatti cumulativi tra le due discariche che, anche nel quadro di una “prima”
valutazione, sarebbero stati tali soltanto se esplicitati nella loro
interazione.
E’ di conseguenza fondata e ragionevole la segnalazione che, in
vista della conferenza di servizi tenuta il 17 febbraio 2010, ha formulato il
Comune di Brindisi, con la nota n. 68956 del 27 gennaio 2010, sull’esigenza di
condurre un esame sullo stato della falda idrica a fronte dell’inquinamento “da
metalli pesanti in località Autigno”, cui si accompagna quella dell’ARPA Puglia
in pari data (prot. n. 3689) dove si richiama la necessità del relativo
monitoraggio.
Ed è altresì legittimo che, rispetto alla mutata situazione
relativa all’inquinamento della falda, l’Amministrazione abbia ritenuto di
avviare un rinnovato procedimento di VIA, dovendosi tutelare da ogni pericolo il
fondamentale e primario diritto alla salute che, in quanto tale, prevale nella
ponderazione con gli altri interessi, né può essere affievolito per il solo
trascorrere del tempo dall’adozione di inadeguati provvedimenti iniziali,
rapportati ad un diverso quadro di rischi.
3.4. Né l’esigenza di verifica soddisfatta con il rinnovato
procedimento di VIA può ritenersi assorbita da quello già avviato per la AIA e
in atto sospeso.
E’ vero infatti che, a seguito del d.lgs. n. 128 del 2010
(entrato in vigore dopo i provvedimenti impugnati), si è giunti ad una nuova
formulazione del d.lgs. n. 152 del 2006, in particolare dell’art. 10, volta al
massimo coordinamento delle due procedure, ma emerge altresì che è restata ferma
la loro diversità di funzione, specificata in particolare nelle lettere b) e c)
dell’art. 4, comma 4, del detto decreto legislativo, in quanto orientate la VIA
alla verifica del progetto e la AIA alla verifica dell’attività riguardo a
particolari impianti “salve le disposizioni sulla valutazione di impatto
ambientale” (specificità altresì indicata nel comma 13 dell’art. 6, che
prevede la AIA per gli impianti di cui all’allegato VIII, nonché nel comma 2
dello stesso art. 10 in cui, nel momento in cui si prevede il coordinamento
delle due procedure, contestualmente si presuppone la permanenza della loro
distinzione).
Nel caso di specie, la VIA era stata originariamente assentita
sul progetto, sicché la carenza rispetto a questo della valutazione degli
effetti ambientali cumulativi, possibili per la compresenza delle discariche, ha
assunto rilievo ulteriore nel quadro dei rischi di aggravato inquinamento della
falda idrica; è perciò sul progetto che deve essere di conseguenza rinnovata la
valutazione, con la VIA, ben potendo in tale ambito essere adeguatamente
considerato dall’Amministrazione quanto indicato dalla ricorrente in
controdeduzione e in particolare, da ultimo, con la perizia tecnica depositata
nel presente giudizio il 3 ottobre 2011.
4. Per le ragioni che precedono l’appello è infondato e deve
essere perciò respinto.
La particolare articolazione della controversia per i profili
giuridici e di fatto e la qualità degli scritti difensivi giustificano la
compensazione tra le parti delle spese del presente grado del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
respinge l'appello in epigrafe n. 6485 del 2011.
Spese del secondo grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità
amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 6
marzo 2012, con l'intervento dei magistrati:
Luigi Maruotti, Presidente
Maurizio Meschino, Consigliere, Estensore
Claudio Contessa, Consigliere
Roberta Vigotti, Consigliere
Andrea Pannone, Consigliere
L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/03/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
.
Quando si modifica un progetto approvato con una V.I.A., ci vuole un'altra V.I.A. E questo lo sostengo da sempre. Ma poi scoprire di aver ragione leggendo una Sentenza del Consiglio di Stato pubblicata il 19.03.2012, quando in data 19.03.2012 sono iniziati i lavori nell'ex Cava Siberie... se il buon giorno si vede dal mattino (per me), credo che per la Discarica Siberie (e per loro) sia un brutto giorno.
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